Superbonus e parziale demoricostruzione: serve la CILAS?

L'esperto risponde: nel caso di intervento di superbonus che prevede una parziale demolizione e ricostruzione dell'edificio è necessario presentare la CILAS?

di Gianluca Oreto - 23/05/2023

Nel marzo '22 ho ottenuto permesso di costruire (come richiesto dal comune) per interventi di parziale demo-ricostruzione (spostamento vano scala per inserimento ascensore e della copertura) + interventi globali di eco-sisma. Non ho presentato la CILAS ritenendo che essendo il permesso di costruire un titolo superiore non servisse. Adesso con il cantiere pronto a partire, mi chiedono la CILAS che non ho! Secondo voi posso accedere ugualmente al superbonus?

L'esperto risponde: CILAS per demo-ricostruzione parziale

Oggi provo a rispondere a Michele S. che pone una interessante domanda in merito alle possibilità di accesso al superbonus nel caso di un intervento che prevede una parziale demolizione e ricostruzione dell'immobile sul quale si vuole beneficiare della detrazione fiscale di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Come sempre, per rispondere alla domanda partiamo da quello che dispone la norma di riferimento che in questo caso è il comma 13-ter dell'art. 119 citato:

Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

CILAS: cos'è?

La Comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) è un documento NON previsto all'interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Nella previsione di questa nuova documentazione il legislatore non ha previsto alcuna deroga alle procedure edilizie ordinarie ma solo una eccezione alle cause di decadenza dai benefici fiscali di cui all'art. 49 del T.U. Edilizia.

A seguito dell'introduzione del comma 13-ter, prevista dal legislatore con il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), confermata dalla sua legge di conversione n. 108/2021 e operativa dall'1 giugno 2021, il 4 agosto 2021 il Ministero della Funzione Pubblica ha pubblicato il modello di CILAS da utilizzare a partire dal 5 agosto 2021.

Questo modello è stato poi pubblicato come allegato all'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali del 4 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale 23/08/2019, n. 201) che all'art. 1, comma 3 ha disposto:

Le regioni, le province autonome e i comuni adottano le misure organizzative e tecnologiche necessarie per assicurare la massima diffusione e la gestione anche telematica del modulo.

Nessuno obbligo, dunque, di recepimento del modulo per regioni, province autonome e comuni, che hanno cominciato ad integrare sulle loro piattaforme il nuovo modello già a partire da settembre 2021.

I chiarimenti di ANCI

Benché le considerazioni che seguito non siano "norma", il 28 luglio 2021 l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha pubblicato il quaderno "Il superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance) - Istruzione tecniche, Linee guida, Note e Modulistica".

In riferimento alle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, ANCI ha chiarito che il nuovo comma 13-ter semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo e allo stesso tempo lasciando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento).

Viene anche scritto (nero su bianco) che le nuove misure di semplificazione "non potranno essere applicate agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione integrale".

Stante il chiarimento di ANCI sembrerebbe, dunque, che dall'obbligo di CILAS fuoriescono solo gli interventi di demolizione e ricostruzione integrali.

La relazione illustrativa al Decreto Semplificazioni-bis

Non aiuta la lettura della relazione illustrativa al Decreto Legge n. 77/2021 che, parlando del comma 13-ter, recita (anche qui nero su bianco):

La disposizione sostituisce il comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prevede che gli interventi ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d’inizio lavori asseverata, di cui all’ articolo 6-bis del Dpr. n. 380 del 2001.

In questo caso la relazione parla solo di interventi che "comportano demolizione e ricostruzione" senza interire alcuna precisazione. Il che potrebbe lasciare il dubbio che in caso di demolizione e ricostruzione (intervento per il quale serve minimo una SCIA) si potrebbe presentare solo il titolo superiore e non la CILAS i cui contenuti (ricordiamolo sempre) sono presenti all'interno del titolo superiore stesso.

L'obbligo di CILAS

La necessità di presentare la CILAS per tutti gli interventi che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio è ancorata in una delle cause di decadenza dal superbonus previste nel citato comma 13-ter che deroga alle regole di cui all'art. 49 del T.U. Edilizia, ma prevede che il superbonus decade (tra le altre cose) in caso di "mancata presentazione della CILA".

Benché l'ANCI affermi che la semplificazione vale solo per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione integrale, la formulazione del primo periodo del comma 13-ter lascia più di un dubbio e un punto di domanda: nell'ottica di "semplificare" per quale motivo si dovrebbe presentare una CILAS in aggiunta ad un permesso di costruire o di una segnalazione certificata di inizio attività?

La domanda non è banale. Personalmente mi sono espresso parecchie volte affermando che non essendo previste deroghe alle procedure edilizie ordinarie, la CILAS sia un documento amministrativo da affiancare a tutti gli eventuali regimi amministrativi previsti dal T.U. Edilizia.

La risposta al quesito

Rispondendo al quesito del gentile lettore di LavoriPubblici.it è, dunque, possibile fare almeno tre considerazioni e un ulteriore domanda:

  1. la norma non è chiarissima e la CILAS andrebbe presentata certamente ogni qual volta non si parli di demolizione ricostruzione integrale (anche al fine di evitare problematiche e necessità di ricorsi e lungaggini che non fanno bene a nessuno);
  2. nel caso di parziale demolizione e ricostruzione "sembrerebbe" che la CILAS vada comunque presentata (nel dubbio il mio consiglio è presentarla);
  3. nel caso oggetto della richiesta del gentile lettore, i lavori sembra non siano ancora stati avviati, dunque si potrebbe comunque presentare la CILAS prima dell'inizio lavori;
  4. l'art. 6-bis del T.U. Edilizia prevede che in caso di mancata presentazione della CILA ordinaria si possa pagare una sanzione (ridotta nel caso di presentazione in corso d'opera). Per quale motivo la stessa disposizione non potrebbe valere per la CILA-Superbonus?

Certo, anche in questo caso, una migliore tecnica normativa avrebbe aiutato contribuenti, professionisti e la stessa Agenzia delle Entrate.

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