Superbonus e residenza all'estero: le detrazioni spettano oppure no?

Cosa succede nel caso si facciano degli interventi su un immobile in Italia di proprietà di un cittadino residente all’estero? Ecco la risposta del Fisco

di Redazione tecnica - 30/12/2022

Un cittadino residente all’estero e iscritto all’AIRE può usufruire del Superbonus 110% per interventi antisismici su un edificio condominiale in Italia in cui possiede un appartamento, anche quando sia incapiente, perché non produce reddito in Italia? Si tratta di un interessante quesito posto da un contribuente a FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entate.

Superbonus: le detrazioni spettanti

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 119 del decreto Rilancio, il Superbonus consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per interventi di efficientamento energetico e di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientrano anche l’installazione di impianti fotovoltaici e la posa in opera di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni disciplinate dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus).

Edifici Unifamiliari e unità immobiliari indipendenti

La percentuale di detrazione è stata recentemente rimodulata: secondo l'attuale versione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020, in caso di interventi realizzati da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente autonome e con accesso indipendente, se il 30% di questi interventi è stato realizzato entro il 30 settembre 2022, allora i contribuenti potranno continuare ad utilizzare il bonus 110% sulle spese sostenute entro il 31 marzo 2023.

Per le istanze presentate a partire dall’1 gennaio 2023, si avrà a disposizione il superbonus 110% a condizione che:

  • il contribuente sia proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
  • l'edificio o l'unità immobiliare sia l'abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
  • il contribuente non dovrà avere un "reddito di riferimento" superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Condomìni e persone fisiche 

Nel caso di condomìni e persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Per altro sono compresi nelle agevolazioni gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Agevolazioni Superbonus: a chi spettano?

Ricordiamo che ai sensi del comma 9 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, le disposizioni sulle agevolazioni Superbonus 110% si applicano agli interventi effettuati:

  • a) dai condomini e dalle persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10 dello stesso art. 119;
  • c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) e da enti aventi le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti in materia di "in house providing";
  • d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
  • d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Cittadino residente all’estero e incapiente: come usufruire del Superbonus?

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, anche il cittadino non residente in Italia, titolare di un reddito fondiario derivante dall’immobile di cui è proprietario, ha accesso al Superbonus.

Attenzione però: dato che il cittadino è incapiente perché manca un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione, egli potrà richiedere l’agevolazione in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, ossia potrà optare alternativamente:

  • per la cessione ad altri soggetti un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. “sconto in fattura”).

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Tale scelta dell'opzione dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, successivamente modificato con il provvedimento del 10 giugno 2022.

© Riproduzione riservata