Il caso
La controversia riguarda un’istanza di autotutela presentata da una società alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Rieti. Oggetto del contendere: il rigetto della comunicazione relativa a spese sostenute per interventi ammessi al Superbonus, per non aver raggiunto, al 30 settembre 2022, il requisito del 30% dell’intervento complessivo previsto dal citato comma 8-bis.
L’Agenzia delle Entrate aveva accolto l’istanza solo con riferimento alla quota di lavori legata al Sismabonus, rigettando invece quella relativa all’Ecobonus, ritenendo che le spese documentate non raggiungessero la soglia prevista.
Il contribuente ha impugnato il diniego sostenendo che il computo dei lavori effettuati comprendesse anche materiali consegnati in cantiere e non ancora posti in opera, in quanto strettamente collegati all’esecuzione dell’intervento.