Superbonus: tutte le novità nel Dossier ANCE

Il documento fornisce importanti indicazioni sulla recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate in tema di superbonus

di Redazione tecnica - 18/06/2023

Edifici unifamiliari e unità indipendenti in edifici plurifamiliari

Ampiamente modificata anche la disciplina agevolativa per i lavori eseguiti sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti poste all’interno di edifici plurifamiliari.

In particolare, si ricorda che per il 2023 il Superbonus:

  • viene mantenuto al 110% per le spese sostenute sino al 30 settembre 2023, a condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato il 30% dei lavori. Per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023, i beneficiari possono avvalersi del cd. “Ecobonus ordinario”, del c.d. “Sismabonus ordinario”,  nonché del c.d. “Bonus casa”, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa di riferimento;
  • spetta nella misura del 90% sino al 31 dicembre 2023, solo se:
    • i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023. In base alle disposizioni, per le unifamiliari, quindi, il Superbonus, sia al 110% che al 90%, sembra comunque escluso per i lavori avviati da ottobre a dicembre 2022; sul punto viene specificato che si considerano avviati dal 1° gennaio 2023 gli interventi per i quali:
      • la CILA sia stata presentata a decorrere dal 1° gennaio 2023, con data di inizio lavori indicata nella CILA successiva al 31 dicembre 2022;
      • la CILA sia stata presentata prima del 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio dal 1° gennaio 2023, con la data di inizio lavori indicata nella CILA o anche con un’attestazione resa dal direttore dei lavori
    • il soggetto beneficiario (che sostiene le spese) sia il proprietario, o il titolare di altro diritto reale sull’unità oggetto dei lavori agevolati (per le unifamiliari, quindi, a differenza delle altre fattispecie agevolate con il Superbonus, sono esclusi gli utilizzatori dell’immobile, ancorché legittimati da un titolo idoneo);
    • l’unità oggetto di intervento costituisca l’“abitazione principale” del proprietario o del titolare di altro diritto reale;
    •  il soggetto agevolato (proprietario o titolare di un diritto reale) abbia un reddito sino a 15.000 euro.
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