Superbonus e variazione catastale: in caso di inadempimento, sopralluoghi dall’Agenzia delle Entrate
Nelle lettere di compliance l’Agenzia avverte che se non si aggiorna il Catasto dopo l'intervento di Superbonus, possono scattare i rilievi sul posto
L’omessa presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale dopo l’esecuzione di interventi edilizi agevolati con Superbonus, o la mancata risposta alle lettere di compliance, può comportare conseguenze rilevanti per il contribuente, tra cui l’attivazione di sopralluoghi direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa c’è scritto nelle lettere di compliance
Nelle comunicazioni di compliance inviate dalla Direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, si legge chiaramente che “in caso di persistente inadempimento, l’amministrazione può procedere con accertamenti diretti tramite sopralluoghi, attivando contestualmente le procedure per l’aggiornamento d’ufficio”.
Si tratta, quindi, non solo di inviti bonari alla verifica, ma di un preciso avvertimento contenuto nero su bianco, che segnala la possibilità che venga avviata un’attività ispettiva concreta, con l’obiettivo di accertare l’eventuale variazione della consistenza o delle caratteristiche dell’immobile, che potrebbero incidere sulla rendita catastale e, di conseguenza, sull’IMU.
In questa fase il contribuente può scegliere se fornire una documentazione idonea a dimostrare l’irrilevanza dell’intervento ai fini catastali – tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area “Compliance Catasto” del sito dell’Agenzia – oppure procedere autonomamente all’aggiornamento con il modello Docfa, avvalendosi di un tecnico di fiducia. In caso contrario, e quindi in assenza di risposta o in presenza di elementi che suggeriscano la necessità di variazione, l’Agenzia potrà attivare un accertamento diretto. Tale attività, prevista espressamente dall’art. 1, comma 277, della Legge n. 244/2007, autorizza gli uffici provinciali a intervenire autonomamente, redigendo i relativi atti catastali in sostituzione del contribuente. Le spese di tale intervento tecnico vengono poste a carico dell’interessato, a cui si aggiunge l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 2, comma 122, del D.Lgs. n. 23/2011, che vanno da 1.032 a 8.264 euro per ciascuna unità immobiliare.
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