Supporto al RUP e verifica requisiti: niente esternalizzazione

Dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture un importante chiarimento sull'attività di verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi del Codice Appalti 2023

di Redazione tecnica - 05/10/2023

Ai sensi del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e nell'ambito dell'assistenza al Responsabile Unico del Progetto (RUP) è possibile esternalizzare ad una società il servizio di verifica dei requisiti di ordine generale?

Supporto al RUP e verifica requisiti: il parere del MIT

Ha risposto a questa domanda il supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 2087 del 29 giugno 2023 in cui ha ricostruito il quadro normativo che fa riferimento alla nuova figura del RUP che sostituisce il "vecchio" responsabile unico del procedimento.

Nel dettaglio, la domanda parte dai seguenti presupposti:

  • il Fascicolo Virtuale Operatori Economici (FVOE) non è obbligatorio per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro;
  • non è richiesto l’utilizzo del FVOE per la verifica dei requisiti degli iscritti agli Elenchi di Operatori Economici.

Questo perché è obbligatorio il fascicolo solo per le procedure che comportano l’acquisizione del CIG.

Da qui la domanda se nell'ambito dell'assistenza al RUP ai sensi dell'art 15 D.Lgs 36/2023, possa essere esternalizzato ad una società il servizio di verifica dei requisiti di ordine generale. Pur rimanendo, invece, l'attività meramente valutativa in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale in capo alla Stazione Appaltante e al RUP.

Il quadro normativo e la risposta del MIT

Nella sua risposta il MIT ha ricordato che la figura del RUP è contemplata all'interno del nuovo Codice Appalti 2023:

L’art. 5, comma 1, del citato allegato I.2 dispone che il responsabile unico del progetto “deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare”.

Il successivo art. 7 definisce i compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento e al comma 1, lettera a) dispone che il RUP "effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (…)”.

Conclusioni

Dalla lettura delle richiamate disposizioni, il MIT ha risposto che la verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 è effettuata dal RUP o dall’eventuale responsabile di fase, ove nominato.

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