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Testo Unico Edilizia post Salva Casa, nuove fattispecie di condono edilizio?

L’interessante relazione del Presidente del TAR Veneto mette in dubbio la decretazione d’urgenza utilizzata per il Salva Casa e avanza l’ipotesi di nuove fattispecie di condono edilizio

di Gianluca Oreto - 16/12/2024

La decretazione d‘urgenza e le finalità del Salva Casa

Relativamente all’utilizzo del Decreto Legge, è ormai noto che il Governo che il Governo avrebbe giustificato la decretazione d’urgenza con la necessità di semplificare le procedure per rilanciare il mercato delle compravendite e in considerazione della perdurante inerzia del Parlamento a legiferare sull’argomento.

Appare utile ricordare, infatti, che le ultime modifiche al d.P.R. n. 380/2001 sono arrivate da Decreti Legislativi (atti emanati dal Governo su delega del Parlamento) ma soprattutto da Decreti Legge e leggi di conversione.

Il fatto che il Parlamento non legiferi sul punto – rileva il Presidente Pasanisi - non può legittimare il Governo ad intervenire in via surrogatoria, anzi è la dimostrazione che urgenza non c’era. Una cosa è l’inerzia e altra cosa è la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere. Il Governo ha probabilmente usurpato una prerogativa del Parlamento”.

Per quanto concerne il rilancio delle compravendite e il problema della commerciabilità degli immobili affetti da difformità non sanate, viene rilevato che “questo forse non è più un problema così ampio e pertinente, in quanto la commerciabilità degli immobili, in base all’approdo ermeneutico costituito dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 8230/2019, è esclusa (e l’atto è nullo) solo se manca nell’atto traslativo la dichiarazione della parte alienante degli estremi del titolo edilizio abilitativo dell’immobile. In presenza di tale dichiarazione, il contratto è comunque valido, a prescindere da ogni discorso sulla conformità o difformità dell’immobile rispetto al titolo abilitativo”.

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