Tracciabilità dei flussi e Federazioni Sportive: interviene ANAC

Con atto del Presidente del 15 febbraio 2023 è stato chiarito che se il contributo pubblico supera il 50%, va comunicato il CIG ad ANAC.

di Pier Luigi Girlando - 29/05/2023

Le Federazioni Sportive Nazionali sono sottoposte alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, se il contributo pubblico del CONI / Sport e Salute SpA o di altri enti pubblici (es enti territoriali) è superiore al 50% delle entrate dell’ente.

Tracciabilità flussi finanziari: il parere dell'ANAC

A precisarlo è l’Autorità nazionale Anticorruzione con proprio parere del 15 febbraio 2023. Pertanto, per l’approvvigionamento di beni e servizi e per appalti di lavori, le Federazioni Sportive sottoposte alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici sono tenute a comunicare il codice CIG all’ANAC.

L’articolo 3 della legge n. 136/2010 stabilisce che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Tali disposizioni si applicano, pertanto, ogni qualvolta vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara (quindi anche in caso di affidamenti diretti).

Dalla sede di Palazzo Sciarra spiegano che “In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz’altro tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice e, in particolare, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 1, dalla lett. a) alla lett. o) del Codice”.

Occorre, però, verificare se la singola Federazione Sportiva Nazionale possa annoverarsi tra le stazioni appaltanti, ovvero - per ricollegarci all’ambito soggettivo di applicazione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 attualmente efficace - se la singola FSN possa essere qualificata tra gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3 del suddetto decreto e -in caso negativo - se possa comunque configurarsi quale beneficiario di finanziamenti pubblici riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi.

Per quanto riguarda il primo punto, risulta che l’ANAC si sia già espressa, da ultimo, con la delibera n. 367/2022 e con il Comunicato del Presidente del 25 gennaio 2023. L’Autorità ha accertato, infatti, l’insussistenza della natura di organismo di diritto pubblico in capo alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dopo che la stessa aveva presentato una richiesta di parere in merito richiamando l’orientamento giurisprudenziale ed interpretativo più recente (cfr. Cons. di Stato n. 5348/2021 nei confronti della FIGC sulla insussistenza della natura di organismo di diritto pubblico).

L’esegesi ripercorsa dall’ANAC - appurato che la natura dei poteri esercitati dal CONI sulle Federazioni è stata ampiamente e accuratamente indagata dalla Corte di Giustizia nel senso di escludere che il Comitato Olimpico eserciti un’influenza reale e rilevante sulla definizione e sulla realizzazione degli obiettivi delle Federazioni, degli indirizzi strategici e degli orientamenti che le stesse intendono perseguire, così come è stato escluso il requisito della c.d. “dominanza pubblica” - si è concentrata sul terzo sub-requisito, quello della forma alternativa del finanziamento pubblico maggioritario.

I requisiti dell’Organismo di diritto pubblico

I requisiti sostanziali affinché un soggetto possa definirsi organismo di diritto pubblico, sono infatti i seguenti:

  1. possesso della personalità giuridica (anche di diritto privato); 
  2. perseguimento di interessi generali aventi carattere non industriale o commerciale; 
  3. soggezione all’influenza pubblica dominante, condizione, questa, rinvenibile, alternativamente,
    • in caso di finanziamento in misura maggioritaria da parte dello Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
    • in caso di controllo di gestione da parte dei medesimi soggetti pubblici; 
    • nel caso in cui l’organo d’amministrazione, direzione o vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Contributo superiore al 50%: applicazione del Codice dei Contratti Pubblici

Ciò premesso, andrebbe quindi verificato, in concreto, se il contributo pubblico che la Federazione nazionale riceve sia superiore al 50% delle entrate. Si evidenzia che non rientrano nella nozione di contributo pubblico le quote associative, considerate dalla Corte dei Conti come proventi di natura privatistica, sulla base degli indirizzi interpretativi dettati dal giudice comunitario nella sentenza 11 settembre 2019. In caso affermativo, la Federazione dovrà atteggiarsi quale Stazione Appaltante per l’acquisto di beni, servizi e lavori, fermo restando che - ai sensi dell’art.38, comma 1 bis del D.lgs. n.50/2016 - le Federazioni possono fare ricorso alla propria Centrale di Committenza per legge istituita, la Sport e Salute SpA (Sulla facoltà/obbligatorietà si rinvia al tema della qualificazione delle Stazioni Appaltanti). Per quanto concerne il secondo punto, si ricorda che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari va applicata ai concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. Tale locuzione è stata interpretata come riferita a soggetti privati che affidano contratti per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento. In sostanza, chiarisce l’ANAC che  “sono considerati non direttamente riconducibili alla prestazione di servizi, lavori e forniture i finanziamenti erogati in forma di contributi per la realizzazione in piena autonomia dell’attività di impresa o di progetti specifici e sotto forma di rimborsi spese. Per tutto quanto esposto, può concludersi che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le indicazioni fornite con le Linee guida ANAC sono applicabili alle Federazioni sportive nazionali qualora risultino sussistenti i presupposti del finanziamento pubblico maggioritario o della diretta riconducibilità dei contributi pubblici a prestazioni di servizi, lavori o forniture strettamente intesi”.

Tra le Federazioni Sportive Nazionali del CONI che attualmente rientrano nel campo di applicazione del Decreto, vi sono sodalizi  che hanno fatto della loro natura ibrida “pubblico-privata” un punto di forza, riuscendo a sfruttare -pur nella non sempre agile interpretazione delle norme pubblicistiche e alla loro scarsa sistematicità -gli aspetti più positivi in tema di trasparenza, accountability e di economie di scala, intavolando anche importanti relazioni di partenariato orizzontale con il territorio aventi spiccata valenza sociale e di interesse generale per la collettività. Emblematico il caso, ad esempio, degli accordi di programma siglati negli anni scorsi dalla FGI in Lombardia ed Emilia Romagna, così come agli accordi di cooperazione nell’ambito dell’impiantistica sportiva.

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