Tutto sulla sanatoria edilizia

Cos'è una difformità edilizia e quando diventa un vero e proprio abuso? Chi ne è responsabile? Chi può presentare la richiesta di sanatoria? A chi deve rivolgersi?

di Redazione tecnica - 06/12/2023

La sanatoria degli abusi edilizi

Fatta esclusione delle "vecchie" leggi speciali che hanno consentito il condono edilizio degli abusi sostanziali (in contrasto con la normativa edilizia e urbanistica) e della sanzione alternativa al permesso di costruire comminata nel caso in cui lo stesso sia stato annullato e la demolizione non sia possibile, l'attuale normativa edilizia consente la sanatoria (quindi l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria) ai soli abusi formali per i quali è richiesto il requisito della "doppia conformità, requisito indefettibile che non può essere violato, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale.

L’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia (Accertamento di conformità) stabilisce che:

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Gli elementi fondamentali del precetto normativo sono:

  • si può adire alla richiesta di sanatoria soltanto fino alla scadenza dei seguenti termini:
    • prima che scadano i 90 giorni ingiunti con l’ordinanza di demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi, per la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
    • entro il congruo termine stabilito nell’ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
    • entro il congruo termine stabilito nell’ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio, per la rimozione o demolizione degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o in totale difformità da esso, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
    • e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative;
  • la pretesa doppia conformità nei due momenti temporali indicati, e cioè:
    • al tempo del compimento dell’abuso;
    • al tempo della richiesta della sanatoria;
  • la subordinazione al pagamento di una sanzione amministrativa a titolo di oblazione;
  • l’istanza di sanatoria è rifiutata in caso di silenzio dopo 60 giorni, ossia di infruttuoso decorso del tempo previsto per la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, dove per rifiuto si intende il rigetto.
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