Ultime news Superbonus e cessione del credito: nuova bozza, nuove eccezioni

Si ammorbidisce (ma non più di tanto) il contenuto dell’ultima bozza di Decreto Legge messa a punto dal Governo per bloccare la cavalcata del Superbonus

di Gianluca Oreto - 29/03/2024

Si dovrà attendere la Gazzetta Ufficiale per conoscere le disposizioni definitive previste dal Governo nel nuovo provvedimento d’urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 che ha l’obiettivo di bloccare l’emorragia di denaro pubblico sul superbonus e sul bonus barriere architettoniche.

Nuova bozza con qualche eccezione in più

Dopo l’approvazione di una prima bozza di Decreto Legge e le proteste arrivate orizzontalmente da tutti i comparti, si è leggermente ammorbidita la posizione dell’esecutivo che ha previsto soprattutto una eccezione per quel che riguarda l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) sugli interventi di superbonus 110% effettuati nei territori terremotati su immobili danneggiati e con un rapporto di causalità tra il danno e il sisma.

Una “mini” eccezione visto che, al momento, è limitata per importi pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Una soglia che dovrà essere verificata direttamente dal Commissario straordinario che dovrà assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Altra importante novità riguarda le eccezioni per l’utilizzo delle opzioni alternative che erano contenute nell’art. 2, commi 2 e 3 del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38. Eccezioni che, ricordiamo, riguardavano sia il Superbonus che gli altri bonus edilizi e che erano ancorate sostanzialmente alla data di presentazione della CILAS, del titolo edilizio o dell’approvazione della delibera assembleare. Adesso tutto questo non basterà ma si dovrà anche dimostrare di aver sostenuto spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.

Nessuna novità per la rimessione in bonis, dato che l’art. 2 del nuovo Decreto Legge è cambiato ma è rimasto immutato nei contenuti. Niente più remissione in bonis per la comunicazione dell’utilizzo delle opzioni alternative che dovrà essere effettuata quest’anno entro e non oltre il 4 aprile 2024.

La struttura della nuova bozza di Decreto Legge

Riportiamo di seguito i contenuti integrali della nuova bozza di Decreto Legge, la cui struttura è la seguente:

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali

  • Art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
  • Art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
  • Art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
  • Art. 4 - (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
  • Art. 5 - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
  • Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria

  • Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia fiscale
  • Art. 8 - Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria
  • Art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi
  • Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

1. All’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter.1.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

c) il comma 3-quater è soppresso.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste  dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13 ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

5. L’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 4 - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

2. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-quinquies è sostituito dal seguente: «49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Art. 5 - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

1. All’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole «con facoltà di successiva cessione» sono sostituite dalle seguenti: «senza facoltà di successiva cessione»;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «In presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

1. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. 

Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia fiscale

1. Le disposizioni dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. 

2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

3. Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.

4. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all’articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente «1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

6. All’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 8 - Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

1. All’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:

«2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all’Agenzia delle entrate e previo parere dell’Avvocatura dello Stato,  alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione della riforma dell’amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascun anno, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all’entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2,   del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Al fine di assicurare la concessione e l’operatività delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

6.  Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per l’anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. In considerazione dell’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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