Variante per caro materiali: quando è possibile richiederla?

È possibile adottare la variante c.d. per “caro materiali” nella fase intercorrente tra aggiudicazione e stipula del contratto? Ecco la risposta dell'esperto

È possibile adottare la variante c.d. per “caro materiali” nella fase intercorrente tra aggiudicazione e stipula del contratto? 

L'esperto risponde

In merito alla possibilità di adottare una variante per caro materiali nella fase tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto si possono ipotizzare due tesi contrapposte.

Da un lato sarebbe possibile rispondere positivamente ritenendo che la ratio della introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 7 del D.L. n. 36/2022 (cd. "Decreto PNRR") è quella di permettere una rimodulazione del progetto a fronte degli imprevisti ed imprevedibili aumenti dei materiali, non quella di vietare la rinegoziazione. Se il legislatore, infatti, avesse voluto vietare tale possibilità, lo avrebbe esplicitato. Peraltro, in base all’art. 7, comma 2-quater del D.L. n. 36/2022 a poter proporre una variante in diminuzione è l’aggiudicatario (non già l’esecutore o l’affidatario). Ciò renderebbe, dunque, ipotizzabile adottare una variante tra la stipula e l’aggiudicazione del contratto.

Sotto altro aspetto, tuttavia, risulta altrettanto valido il ragionamento che, facendo leva sul concetto di variante in corso d’opera, di cui la variante per caro materiali costituisce una mera specificazione, porta a ritenere che si possa procedere con una variante solo successivamente alla stipula del contratto. Il comma 2-ter dell’art. 7 del D.L. n. 36/2022 infatti, ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 106, comma 1, lett. c) n. 1 del codice dei Contratti Pubblici, per cui è possibile modifica un contratto di appalto durante il periodo di efficacia al ricorrere di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”. La disposizione lascia inalterato il sistema delle varianti previsto dall’art. 106 d.lgs. 50/2016 per cui non sembrerebbe possibile adottare una variante in assenza di un contratto stipulato. La variante per caro materiali sarebbe dunque una variante in corso d’opera che può essere adottata solo a fronte di circostanze impreviste ed imprevedibili che si verificano nel corso dell’esecuzione, ossia ad una distanza temporale significativa rispetto al momento in cui è stata presentata l’offerta.

Tale conclusione non sembra mutare considerando quanto previsto dal comma 2-quater dell’art. 7 del D.L. n. 36/2022 secondo cui “Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”

Sebbene infatti la norma permetta all’aggiudicatario (e non all’affidatario o all’esecutore) di poter chiedere una variante, l’oggetto della variazione è comunque il contratto che, dunque, se non stipulato, è da considerarsi come inesistente.

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