Verifica requisiti di partecipazione: soggetti coinvolti

La Stazione appaltante è tenuta a controllare i requisiti di tutti i concorrenti? Ecco la risposta del MIMS

di Redazione tecnica - 05/09/2022

Come disposto dal Codice dei Contratti, la SA è tenuta alla verifica dei requisiti di partecipazione. Questa attività va espletata su tutti concorrenti oppure no? Il dubbio è stato posto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS da una Stazione Appaltante operante nei Settori speciali, che ha indetto una procedura di gara europea con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa.

Requisiti di partecipazione, le operazioni di verifica della SA

In particolare, la SA ha specificato che, terminata la fase amministrativa con l’ammissione dei concorrenti, intende avviare il sub-procedimento relativo alla verifica dei requisiti di qualificazione (economico finanziari e tecnico-organizzativi) in capo a tutti i concorrenti, come, peraltro, disposto nel Disciplinare di gara con un richiamo al comma 5 dell’art. 85 del. D. Lgs. 50/16.

A tal proposito chiede se:

  • sia necessario motivare l’avvio di tale procedimento;
  • sia utile attenderne l’esito, prima della nomina e insediamento della Commissione Giudicatrice che sarà chiamata alla valutazione delle offerte tecniche, considerato che non tutti i concorrenti potrebbero essere ammessi alle fasi successive;
  • diversamente, procedere in parallelo con la valutazione tecnica, escludendo, eventualmente, in itinere gli operatori che non abbiamo dimostrato il possesso dei requisiti.

Verifica dei requisiti di partecipazione: il parere del MIMS

Sulla questione il MIMS, con il parere n. 1412 dell’8 luglio 2022, ha specificato che la verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata dalla stazione appaltante in capo all’operatore economico risultato aggiudicatario all’esito della procedura di gara, secondo le modalità descritte dall’art. 86 del Codice dei Contratti Pubblici, rubricato “Mezzi di prova” e che al comma 1 dispone che “Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all’articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie”.

In ogni caso, come stabilito all’art. 85, comma 5 del Codice, la stazione appaltante può richiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, la presentazione di tutti i documenti complementari o parte di essi, ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione. Spiega il Supporto Giuridico che si tratta però di un’ipotesi residuale perché produce un evidente aggravio procedimentale, in contrasto con i principi di efficienza e tempestività di cui all’art. 31 del Codice.

Questa scelta va eventualmente motivata in maniera adeguata, oltre che limitata da quanto disposto dalla norma.

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