Vigilanza appalti Grandi Opere: firmato l'accordo ANAC-MIMS

L'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili siglano un protocollo d'intesa per la vigilanza collaborativa sulle Grandi Opere previste dal Decreto Sblocca cantieri

di Redazione tecnica - 04/03/2022

ANAC e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) hanno siglato un protocollo di intesa triennale, finalizzato alla vigilanza collaborativa sulle Grandi Opere e i progetti speciali. L’accordo, firmato dal presidente dell’Autorità Giuseppe Busia e dal ministro Enrico Giovannini, verrà utilizzato per gestione la realizzazione delle 102 opere prioritarie previste dal d.l. n. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca cantieri”), per le quali è prevista la nomina di 49 commissari straordinari.

Vigilanza collaborativa su opere prioritarie: il protocollo ANAC-MIMS

Il protocollo prevede la possibilità per i commissari e le stazioni appaltanti di richiedere la collaborazione di Anac, per verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale. Il controllo potrà riguardare i seguenti documenti:

  • determina a contrarre o provvedimento equivalente;
  • bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
  • disciplinare di gara;
  • capitolato;
  • schema di contratto/convenzione;
  • provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
  • provvedimenti di esclusione;
  • provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
  • contratto o convenzione stipulata;
  • ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell’ambito della fase di aggiudicazione;
  • verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.

Qualora ANAC riscontri delle irregolarità, invia un rilievo motivato al Commissario straordinario che può accoglierlo, oppure assumere atti di sua competenza informando l’Autorità delle proprie motivazioni.

Inoltre, con l’adesione al protocollo i commissari straordinari si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva quando nei confronti dell’imprenditore o dei vertici dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per delitti di corruzione, concussione, traffico di influenze, turbata libertà degli incanti.

Vigilianza collaborativa: l'iter di verifica

Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

  • a. gli atti vengono trasmessi dal Commissario Straordinario o dall’ente che svolge le funzioni di stazione appaltante all’ANAC prima della loro formale adozione;
  • b. a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
  • c. qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette al Commissario Straordinario e/o all’ente che svolge le funzioni di stazione appaltante indicato nella comunicazione di adesione. In questo caso, i Commissari Straordinari e/o la Stazione Appaltante possono:
    • se ritengono fondato il rilievo, adeguarsi modificando o sostituendo l’atto in conformità e inviando copia del documento rettificato;
    • se invece, non ritengono fondato il rilievo, assumono gli atti di propria competenza nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, informando l’Autorità delle connesse motivazioni.

Nell’accordo viene anche stabilito l’impegno dei Commissari di Governo ad aderire anche alle istanze di precontenzioso presentate, ai sensi dell’art. 211, comma 1 del d.lgs. 50/2016, da parte di soggetti legittimati e ad adeguarsi all’eventuale parere reso dall’ANAC.

Infine, il protocollo specifica che le attività svolte da ANAC nell’ambito della vigilanza collaborativa non rappresentano una decisione ultima, che rimane invece prerogativa esclusiva dei Commissari e/o della stazione appaltante, fermo restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’Autorità Nazionale.

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