Vigilanza e prevenzione infortuni: nasce il Portale Nazionale del Sommerso

Sulla piattaforma confluiranno gli esiti degli accertamenti ispettivi e servirà al monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso

di Redazione tecnica - 05/05/2022

Con il D.L. n. 36/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", è stato istituito all’art. 19 il Portale nazionale del sommerso (PNS).

Vigilanza sul lavoro: nasce il Portale Nazionale del Sommerso

Il Portale sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi. Inoltre, si prevede che nel Portale confluiscano i verbali ispettivi, ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi conseguenti al verbale stesso.

Modificando l'art. 10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, la norma stabilisce che, al fine di una programmazione efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, i risultati dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza relativamente a violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale, dovranno confluire nel Portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infortuni nell’attuazione PNRR: le misure a contrasto

Non solo: lo stesso Decreto, all’art. 20, ha inserito alcune misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'attuazione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il provvedimento prevede infatti che INAIL promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR, realizzando le seguenti attività:

  • programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, intendono qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
  • progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata;
  • sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
  • iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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