Whistleblowing: chiarimenti da ANAC sulla nuova disciplina

L'Autorità è intervenuta sul d.Lgs. n. 24/2023, già in vigore e che diventerà operativo a partire dal 15 luglio 2023, disciplinando i canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato

di Redazione tecnica - 09/05/2023

Whistleblowing: i poteri attribuiti ad ANAC

Il decreto attribuisce i seguenti poteri all'Autorità Anticorruzione:

  • Potere regolatorio (art. 10): ANAC ha il potere/dovere di adottare, entro il 30 giugno 2023, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e trattamento delle segnalazioni esterne.
  • Potere di gestione delle segnalazioni esterne (artt. 6,7 e 8): le segnalazioni possono essere trasmesse in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale al telefono o tramite sistemi di messaggistica vocale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Anac ha l’obbligo di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all’interessato entro sette giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi.
  • Potere sanzionatorio nelle ipotesi di cui all’art. 21. In  particolare, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
    • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
    • da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’articolo 16, comma 3 (perdita delle tutele), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
© Riproduzione riservata