Whistleblowing: ecco il decreto a tutela dei segnalatori

La conferma da ANAC: il Governo approva l'Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

di Redazione tecnica - 13/03/2023

È stato definitivamente approvato nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea n. 2019/1937 riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, i c.d. "whistleblowers".

Tutela whistleblowers: approvato il decreto legislativo

Il decreto legislativo disciplina la protezione dei “whistleblowers”, ovvero delle persone che, venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della PA o dell'ente, provvedono a segnalarle.

Le tutele si applicano ai soggetti che segnalano violazioni relative al proprio contesto lavorativo, tra cui dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, ovvero a colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Whistleblowing: come effettuare la segnalazione

La segnalazione va effettuata:

  • sulla piattaforma messa a disposizione da Anac;
  • oppure in forma scritta o orale;
  • oppure tramite un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.

L’Autorità Anticorruzione è tenuta a dare riscontro al whistleblower entro tre mesi oppure, qualora ricorrano giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento. 

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower. Sono previste delle differenziazioni: per quanto riguarda il settore privato e gli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite senza che si possa ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica. 

Il divieto di ritorsione

Con il decreto legislativo inoltre si mette nero su bianco il divieto di ritorsioni nei confronti dei whistleblowers tramite azioni come:

  • il licenziamento, la sospensione;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione;
  • le note di merito negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media;
  • i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le sanzioni per i responsabili 

L’Anac può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • a) da 10.000 a 50.000 euro quando siano accertate ritorsioni, oppure quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  • b) da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, né che sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • c) da 500 a 2.500 euro, quando si accerti la responsabilità penale del whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia.

Il decreto legislativo entrerà in vigore il 15 luglio 2023. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media pari fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Supporto ai whistleblowers: le convenzioni con enti del Terzo Settore

Infine, viene istituito presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con l'Autorità Anticorruzione. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

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