Whistleblowing: efficaci il Regolamento e le nuove Linee Guida

Acquistano efficacia il Regolamento e le Linee Guida in attuazione del d.Lgs. n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

di Redazione tecnica - 19/07/2023

Dal 15 luglio 2023 è pienamente operativo il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac, come stabilito con la Delibera ANAC del 12 luglio 2023, n. 301, in attuazione del d.Lgs n. 24/2023 (c.d. “Decreto Whistleblowing”), che ha recepito in Italia la Direttiva UE sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i cosiddetti whistleblower.

Whistleblowing: efficaci il regolamento e le nuove Linee Guida ANAC

Al contempo, sono entrate in vigore le nuove Linee guida Anac per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. In particolare, il documento fornisce le indicazioni e i principi di riferimento per enti pubblici e privati per la predisposizione e l’utilizzo dei canali interni e dei modelli organizzativi.

Come sottolinea ANAC, con il recepimento della direttiva UE, il d.Lgs. n. 24/2023 si mira da una parte a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione (compreso il diritto di ricevere e di comunicare informazioni), oltre che a contrastare e prevenire la corruzione e le prassi di cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che in quello privato.

In particolare si tutela la riservatezza e si proteggono da ritorsioni i soggetti che segnalan/denunciano rischi o situazioni che possono ledere l’interesse pubblico, in favore della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione. La protezione è estesa anche a soggetti diversi dal segnalatore, come il “facilitatore” o colleghi e parenti, ma anche a chi viene segnalato, proprio per evitare un utilizzo distorto dell’istituto.

Proprio per questo assume un ruolo fondamentale il concetto di buonafede del segnalante al momento della segnalazione: è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva un motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Cosa può segnalare il whistleblower

Come specificato nel regolamento, le segnalazioni possono riguardare:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali quali:
    • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
  • violazioni di disposizioni normative europee
    • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    • attti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
    • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Possono essere segnalati anche:

  • informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  • attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  • fondati sospetti, come interpretati dalle linee Guida.

Questi i canali predisposti per le segnalazioni:

 

  • Canale interno;
  • Canale esterno (gestito da ANAC);
  • Divulgazioni pubbliche;
  • Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

A chi si applica la nuova disciplina

Dal 15 luglio 2023 la nuova disciplina si applica ai soggetti del settore pubblico e ai soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249.

Le segnalazioni e denunce effettuate entro il 14 luglio 2023 sono subordinate alla precedente normativa e alle precedenti Linee guida Anac, di cui alla delibera n. 469/2021. Stessa cosa per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, fino a 249 lavoratori subordinati in media, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato: in questo caso la nuova disciplina diventerà efficace dal 17 dicembre 2023.

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