Rinnovabili, in Gazzetta il decreto sul Burden Sharing

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 recante "Definizione e qu...

05/04/2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 recante "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)".

Il Decreto è stato pubblicato alla luce dell'art. 2, comma 167 della legge n. 244/2007 che stabilisce l'emanazione di un decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

In particolare, il decreto:
  • definisce e quantifica gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
  • definisce le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome.

Gli obiettivi, intermedi e finali, per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportati nella seguente tabella:


Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, dovranno prioritariamente ricercare il contenimento dei rispettivi consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2 del decreto, con i seguenti principali strumenti:
a) sviluppare modelli di intervento per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale;
b) integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica con la programmazione di altri settori.

A tal fine, le regioni e le province autonome devono provvedere a:
a) indirizzare gli enti locali per lo svolgimento dei procedimenti di loro competenza, relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, secondo principi di efficacia e di semplificazione amministrativa e applicando il modello dell'autorizzazione unica per impianti ed opere di rete connesse;
b) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali;
c) destinare specifici programmi di formazione, rivolti anche a gestori di utenze pubbliche, progettisti, piccole e medie imprese;
d) promuovere la realizzazione di reti di teleriscaldamento per la valorizzazione del calore e la riduzione delle sorgenti emissive, secondo criteri di efficienza realizzativa, anche mediante specifiche previsioni nella pianificazione di livello regionale ed indirizzi per la pianificazione di livello locale.

Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, dovranno concorrere al contenimento del rispettivi consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2 del decreto, favorendo in particolare le seguenti attività anche ai fini dell'accesso agli strumenti nazionali di sostegno, in particolare mediante:
a) misure e interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti locali;
b) misure e interventi di riduzione del traffico urbano;
c) interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica nell'illuminazione pubblica e nel settore idrico;
d) diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici;
e) incentivazione dell'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali.

A decorrere dal 2017, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o più regioni o province autonome, il Ministro dello sviluppo economico invita la regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni in merito. Entro i successivi due mesi, il Ministro dello sviluppo economico, qualora abbia accertato, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'osservatorio, che il mancato conseguimento degli obiettivi è imputabile all'inerzia delle Amministrazioni preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla regione o provincia autonoma, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi. Decorso inutilmente questo termine, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un apposito commissario che, entro i successivi sei mesi, consegue la quota di energia da fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato.

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