Terremoto Emilia Romagna: quali professionisti rilasceranno i certificati di agibilità sismica?

L'Italia è il Paese dei paradossi. L'ho ripetuto più volte e oggi ne sono convinta ancor di più. Dopo averli ghettizzati, ridicolizzati e quasi sterminati, e...

12/06/2012
L'Italia è il Paese dei paradossi. L'ho ripetuto più volte e oggi ne sono convinta ancor di più. Dopo averli ghettizzati, ridicolizzati e quasi sterminati, ecco che i professionisti tecnici rientrano prepotentemente in gioco per cercare di togliere le classiche castagne dal fuoco. Non vorrei sembrare fuori luogo ma probabilmente molti professionisti tecnici, dopo la pubblicazione del DL. n. 74/2012, avranno gongolato pensando al business che sta dietro il rilascio dei certificati di agibilità sismica, molti altri invece avranno semplicemente pensato che ancora una volta l'Italia ha bisogno di menti pensanti per potersi rialzare.

In ogni caso, merita certamente attenzione l'articolo 3 del DL n. 74/2012 rubricato "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale" di cui vorrei evidenziare i seguenti commi:
  • comma 5 - Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
  • comma 7 - Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
  • comma 8 - Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
    1. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
    2. presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
    3. presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
    La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • comma 10 - In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

Prendendo spunto da alcuni commenti (leggi news), la responsabilità dei certificati di agibilità (provvisori e definitivi) sarà naturalmente e totalmente a carico dei professionisti abilitati che se da una parte si ritroveranno ad avere un ruolo di primaria importanza per la ripresa di un intero territorio (e una responsabilità penale non indifferente), dall'altra potrebbero incorrere in quei problemi che chi è del settore conosce molto bene.

Negli ultimi anni il Governo, attraverso una serie di provvedimenti mirati, ha operato una delegittimazione del lavoro del libero professionista tecnico, eliminando ogni forma di protezione nei confronti di un'itera categoria. Oggi il Governo chiede aiuto ai liberi professionisti che, sotto la loro responsabilità, dovranno provvedere a rimettere in piedi l'economia di un intero territorio in crisi dopo gli eventi sismici dello scorso maggio.

Con l'art. 3, comma 7 del DL n. 74/2012, i titolari delle attività produttive colpite dal sisma dello scorso maggio potranno rivolgersi ad un professionista abilitato per l'acquisizione della certificazione di agibilità sismica necessaria per il riconoscimento dal danno da parte dei Comuni competenti. In sostanza, non avendo il Governo la possibilità di certificare in tempi brevi tutti i danni del sisma, è stato chiesto l'aiuto dei liberi professionisti (tanto odiati e vessati negli ultimi anni).

Fin qui, tutto ok. Ma come già rilevato per altri settori (vedi ruolo del coordinatore della sicurezza nei cantieri), molti committenti potrebbero sfruttare il momento di crisi in cui versa il Paese ed in cui si trovano molti professionisti, per "acquisire il certificato di agibilità sismica in tempi brevi... ". Già in passato non pochi sono stati i casi rilevati (leggi post), in cui il coordinatore della sicurezza veniva di fatto "sequestrato" dall'appaltatore che lo obbligava a chiudere un occhio su molte questioni perché tanto "POS e PSC & C. servono solo per i controlli istituzionali, a portata di mano come pezzi di carta di appoggio" e in caso contrario "un altro professionista si trova senza problemi...".

Oggi ci ritroviamo in una situazione analoga in cui i professionisti, affamati da una politica senz'altro miope, potrebbero vendere la propria professionalità e attività intellettuale. Nascondere questi problemi non serve a nessuno ed è bene che se da una parte lo Stato sia consapevole di ciò che ha generato negli anni, il libero professionista non deve cadere nei tranelli che potrebbero presentargli davanti perché un certificato di agibilità rilasciato a "cuor leggero" potrebbe costare vite umane e un bell'avviso di garanzia.

Sono però certa che, nonostante tutto, i professionisti italiani continuano e continueranno ad essere il fiore all'occhiello del Paese, rappresentando la parte di Italia che lavora e che negli anni ha dovuto sopportare in silenzio le critiche di chi li tacciava evasori e di chi li accusava dei mali nostrani. Oggi i liberi professionisti si ritrovano tra le mani un grande strumento per far finalmente vedere all'Italia intera di che pasta sono fatti e la sperenza è che questo serva finalmente a tutti per riconoscere le vere priorità ed eliminare le vere caste che stanno rovinando il Paese. Chiudo ponendo alcune domande: se un ingegnere sbaglia i calcoli crolla un edificio e ne risente penalmente oltre che moralmente, se un notaio sbaglia un atto cosa accade?se invece di una farmacia ce ne sono 10 cosa cambia?

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