MANIFESTAZIONE NAZIONALE

Giovedì prossimo 12 ottobre a Roma a Piazza Madonna di Loreto si svolgerà la manifestazione di protesta e di proposta, organizzata dal CUP (Comitato Unitario...

10/10/2006
Giovedì prossimo 12 ottobre a Roma a Piazza Madonna di Loreto si svolgerà la manifestazione di protesta e di proposta, organizzata dal CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) per protestare contro il Decreto Bersani (decreto-legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006) che ha abolito l’obbligatorietà dei minimi tariffari per le libere professioni, il divieto di pubblicità informativa ed il divieto di fornire servizi professionali interdisciplinari.

La manifestazione nasce anche affinché la riforma delle professioni sia basata sul rispetto dei principi di competitività, di qualità delle prestazioni, di netta distinzione tra professioni regolamentate ed emergenti, di tutela dei cittadini e dei dettati dell'Unione Europea.
La manifestazione, a cui parteciparanno i Professionisti, i Sindacati, le Casse di Previdenza e le Associazioni professionali, inizierà alle 10,30, con concentramento in Piazza del Colosseo - Uscita Metropolitana Linea B.
È previsto che la manifestazione si svolga lungo Via dei Fori Imperiali per concludersi, intorno alle ore 13,00, in Piazza della Madonna di Loreto (adiacente a Piazza Venezia), dopo gli interventi ufficiali dei rappresentanti delle diverse categorie professionali.

Nel corso della manifestazione sarà presentato uno schema di disegno di legge di riforma delle libere professioni, predisposto dal CUP sulla base delle disposizioni contenute nel progetto di legge “Vietti bis”, che è stato esaminato nella scorsa legislatura ma non approvato.
Alcune settimane fa il viceministro alla Giustizia Luigi Scotti ha incontrato i rappresentanti di Ordini e Associazioni professionali per raccogliere indicazioni utili alla redazione di un disegno di legge-quadro da parte del Ministero della Giustizia mentre altre proposte arrivano dai parlamentari con progetti di legge di riforma delle professioni presentati alla Camera e al Senato dai deputati Siliquini (C. 867), Mantini (C. 1216), Vietti (C. 1319), Laurini (C. 1442) e del senatore Castelli (S. 807).

Ricordiamo, poi, che il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha emanato la determinazione n. 2/2006 che ha per oggetto “Regime dei compensi professionali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006”.
La determinazione del Consiglio nazionale degli Architetti dopo una attenta analisi sul regime dei compensi professionali scaturente dopo l’approvazione del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006:
  • ritiene che a seguito della entrata in vigore della legge n. 248/2006 il compenso professionale sia liberamente contrattabile tra cliente e iscritti all’albo nel rispetto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione, così come stabilito dall’art. 2233 c.c.;
  • ritiene che, in mancanza di accordo, si applichi l’art. 2233 c.c., che dispone per gli architetti e gli architetti junior il ricorso alle tariffe e agli usi;
  • ritiene che l’art. 2 della legge n. 248/2006 non abbia disposto l’abrogazione degli artt. 253 e 92 del d.lgs. n. 163/2006 e che, pertanto, continuano ad applicarsi per gli iscritti all’albo le tabelle dei corrispettivi di cui al d.m. 4 aprile 2001;
  • segnala che nella denegata ipotesi di abrogazione dei sopraccitati artt. 253 e 92, le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 248/2006 debbano, in ogni caso, dar conto dei criteri e della base adottata per la determinazione dei compensi professionali, con specifica motivazione della loro adeguatezza con riferimento alle procedura di evidenza pubblica promossa;
  • segnala che nella denegata ipotesi di abrogazione dei sopraccitati artt. 253 e 92 risultano abrogate esclusivamente le disposizioni delle leggi regionali che operano un rinvio formale alla disciplina legislativa nazionale;
  • segnala che per quanto concerne le leggi regionali che hanno operato un rinvio materiale alla disciplina nazionale continua ad essere vigente quanto previsto nel D.M. 4 aprile 2001.
In considerazione della grave incertezza circa le stesse fonti della disciplina legislativa, che rischia di compromettere il legale esercizio della professione e di pregiudicare gli interessi generali ad esso connessi, il Consiglio nazionale al fine di promuovere una condivisa lettura dell’ordinamento di settore sottoporrà la determinazione alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai Consigli nazionali delle professioni tecniche ed alle Organizzazioni nazionali degli operatori del settore dei lavori pubblici.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata