RIFIUTO POSSIBILE

Con sentenza del 26 dicembre 2006, il tribunale di Torino ha deciso che il compenso dovuto al mediatore di una compravendita non è dovuto solo se una o entra...

15/03/2007
Con sentenza del 26 dicembre 2006, il tribunale di Torino ha deciso che il compenso dovuto al mediatore di una compravendita non è dovuto solo se una o entrambe le parti rifiutino, in modo inequivocabile, le sue prestazioni.
Questa conclusione nasce dal caso di un mediatore che, ricevuto l’incarico da un proprietario di un locale commerciale di ricercare un locatario, si è visto negare la provvigione a lui dovuta in quanto il probabile affittuario, almeno inizialmente, non si mostrava incline all’affare proprio per non corrispondere le spese di mediazione.
In un secondo tempo, però, il possibile affittuario accettava un incontro, organizzato dal mediatore, con il proprietario manifestando, anche in questa circostanza, di non voler corrispondere le provvigioni dovute nel caso di stipula del contratto che, invece, di lì a qualche mese, sarebbe stato firmato.
Il mediatore, quindi, avendo, in ogni caso, favorito il concludersi positivo dell’affare reclamava il suo compenso che, invece, gli è stato negato dall’affittuario facendo leva sul fatto che aveva sempre negato la volontà a corrispondere la somma.

Il tribunale di Torino, quindi, in questa situazione, ha dato pienamente ragione all’intermediario in quanto il rapporto di mediazione ha natura contrattuale e, pertanto, può nascere solo per effetto del consenso, manifesto o meno, delle parti che vengono messe in contatto dal mediatore.
L’incarico, comunque, può essere conferito da una sola delle parti ma, nella pratica, nel momento in cui ci si avvale dell’operato del mediatore, implicitamente, anche per l’altra parte, ne vengono accettate le prestazioni.
Per questo motivo, per non dover corrispondere il dovuto ai mediatori, stabilisce che il dissenso deve essere esplicito e confermato dai fatti: se si accetta di farsi contattare dal mediatore, anche dopo avere dichiarato di non volerne la presenza, e si conclude l’affare grazie al suo operato, le provvigioni vanno corrisposte obbligatoriamente.

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