AGEVOLAZIONE FISCALE: NESSUN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La nuova finanziaria ha introdotto il concetto di detrazione fiscale del 55% per spese riguardanti interventi di riqualificazione energetica di edifici esist...

03/08/2007
La nuova finanziaria ha introdotto il concetto di detrazione fiscale del 55% per spese riguardanti interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344), interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (comma 345), installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346) ed interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347).

L’agevolazione consiste nella detrazione dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) del 55% delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica entro il 2007.

Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica rilasciato da un tecnico abilitato e predisposto in conformità all’Allegato A del dm 19/02/2007, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio ed è prodotto successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) o dalle Regioni;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati rilasciata dal tecnico abilitato, redatta in conformità all’Allegato E del dm 19/02/2007 e contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione;
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, in pratica non c’è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara (dell’Agenzia delle Entrate) la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, salvo che quest’ultimo adempimento, sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria l’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.

Entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, devono essere trasmesse all’Enea telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata:
  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

I contribuenti titolari di reddito d’impresa con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare detta documentazione non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La scheda informativa può essere compilata direttamente sul sito internet dell’Enea: www.acs.enea.it. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma),
va indicato il riferimento: Finanziaria 2007, riqualificazione energetica.

Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire:

  • il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
  • la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA;
  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
  • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

A cura di Gianluca Oreto
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