PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: APPALTI SENZA ARBITRATI

Con lo schema di disegno di legge della Finanziaria 2008, e precisamente con l’articolo 114 dello stesso recante “Disposizioni in materia di arbitrato per le...

05/10/2007
Con lo schema di disegno di legge della Finanziaria 2008, e precisamente con l’articolo 114 dello stesso recante “Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche” vengono soppressi gli arbitrati e viene, quindi cancellato un istituto previsto non soltanto all’articolo 241 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ma anche nelle due direttive CEE 2004/17 e 2004/18.
Dalla sua emanazione, il codice dei contratti continua a perdere pezzi, ma la nuova disposizione che, di fatto, rende inutilizzabile il citato articolo 241 del Codice dei contratti è stata voluta fortemente dal Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro che era già intervenuto sull’argomento degli arbitrati nel secondo decreto correttivo con la modifica al citato articolo 241 del Codice dei contratti, relativo all’arbitrato e, precisamente al comma 12 dello stesso articolo 241, viene precisato che l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. si interpreta come non applicabile e che, quindi, per gli arbitrati sulle opere pubbliche sono nuovamente valide le tariffe di cui al D.M. n. 398/2000 sensibilmente più basse (circa la metà) di quelle degli avvocati, originariamente previste dal citato articolo 24 della decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.

D’altra parte le prime avvisaglie della cancellazione dell’istituto dell’arbitrato si erano avute quando nello scorso mese di luglio il CIPE aveva approvato i contratti di programma per il 2007-2011 con l'Anas e con Rfi con la novità che nei contratti stessi che legano il Ministero alle due società di gestione strade e ferrovie era stato introdotto un comma con cui Anas e Rfi si impegnavano a non prevedere la clausola arbitrale nei propri contratti.
In quell’occasione il Ministro Antonio Di Pietro aveva, già, affermato che dopo Anas e Rfi (le due principali stazione appaltanti italiane) l'obiettivo era quello di eliminare del tutto la possibilità di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici, e sempre Di Pietro aveva ipotizzato una possibile norma che doveva vietare alle P.A. l'introduzione nei Contratti d'appalto il ricorso all'arbitrato.

E tale norma appare, oggi nella Finanziaria 2008 in corso di approvazione.
Il testo del citato articolo 114 della Finanziara 2008, non ancora pprovata, è il seguente:
“Art. 114 - Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche
1. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.
3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.”

Con la cancellazione dell’istituto dell’arbitrato, le imprese non potranno più utilizzare questo strumento per recuperare eventuali ribassi offerti e saranno costrette a ponderare più correttamente le offerte effettuate.
Nella definizione delle controversie, quindi, a parte l’il giudizio ordinario, l’unico strumento praticabile è quello dell’accordo bonario di cui all’articolo 31-bis della legge n. 109/1994 riproposto all’articolo 240 del codice dei contratti.

A cura di Paolo Oreto
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