REGIME FISCALE SEMPLIFICATO: ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare 13/E dello scorso 26 febbraio, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito ai quesiti formulati, in occasione della videoconferenza del 21 febb...

28/02/2008
Con la circolare 13/E dello scorso 26 febbraio, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito ai quesiti formulati, in occasione della videoconferenza del 21 febbraio 2008, dalle Direzioni Regionali, dagli Uffici periferici e dai Centri di assistenza multicanale dell'Agenzia in merito alla applicazione della disciplina dei contribuenti minimi, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi.

In particolare, segnaliamo i seguenti chiarimenti.
Ricordiamo che uno dei requisiti per accedere al regime fiscale semplificato è quello di essere un impresa individuale o un professionista singolo. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la posizione di un professionista che nell'anno precedente abbia costituito un raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera g, del nuovo Codice dei Contratti (DLgs 163/2006), ossia un raggruppamento finalizzato all'espletamento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed altri incarichi di supporto tecnico-amministrativo.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate distingue due diverse ipotesi:
  • il caso in cui le attività affidate al raggruppamento temporaneo siano svolte dai singoli professionisti in completa autonomia;
  • il caso in cui le attività non possono essere svolte in modo autonomo e non possono prescindere da una organizzazione comune del lavoro.
Nel primo caso, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, il raggruppamento temporaneo non costituisce un soggetto autonomo che assume rilevanza ai fini dell'applicazione del comma 99 della legge finanziaria 2008. Diversamente, nel secondo caso, il raggruppamento temporaneo si configura come società o associazione di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome collettivo, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, che impedisce l'accesso del professionista che vi partecipa al regime dei contribuenti minimi.

Ricordiamo che tra i vantaggi del regime fiscale semplificato vi è l'esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri. Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un contribuente in contabilità ordinaria che riceve una fattura emessa da un contribuente minimo deve indicare nei propri registri IVA che l'acquisto è stato effettuato da un contribuente minimo, registrando la corrispondente fattura con l'annotazione che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008". Il medesimo soggetto è tenuto ad includere nell'elenco fornitori i dati dell'operazione.

Da segnalare anche il chiarimento in merito all'applicazione delle ritenute d'acconto nei confronti dei contribuenti minimi. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una domanda che chiedeva di conoscere se ai compensi percepiti dai contribuenti minimi si applicano le ritenute d'acconto ed in particolare la ritenuta d'acconto prevista dal comma 43 della legge 27 dicembre 2006 296 (legge finanziaria 2007) che ha introdotto l'obbligo per il condominio di applicare una ritenuta d'acconto sul reddito del 4%, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dal tenore dell'articolo 1, comma 105 della legge finanziaria per il 2008 e dell'articolo 6 del D.M. 02/01/2008, si desume che i contribuenti minimi subiscono le ritenute di cui al Titolo III del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ivi comprese quelle previste sui corrispettivi dovute dal condominio all'appaltatore previste dall'articolo 25-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Interessante è anche la precisazione in merito all'applicazione della rivalsa e della detrazione, ovvero della deducibilità dell'IVA pagata sugli acquisti. In questo senso, l'Agenzia ha confermato che l'IVA addebitata a titolo di rivalsa ai contribuenti minimi rappresenta per questi ultimi un costo deducibile.

In ultima analisi, da segnalare è la regolarizzazione degli adempimenti IVA nel caso di uscita dal regime con effetto dal periodo di imposta in corso. Nel caso in cui un contribuente che applica il regime fiscale semplificato supera il limite dei ricavi o compensi di oltre il 50% (cioè realizza ricavi o compensi per un importo superiore a 45.000 euro), è dovuto a versare l'IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei suddetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisiti relativi al medesimo periodo. Per i corrispettivi conseguiti dopo il superamento del predetto limite, il contribuente dovrà sicuramente addebitare l'imposta in fattura al cessionario o committente.


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati