RIDUZIONE ICI, AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E DETRAZIONI IRPER PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Riduzione ICI, agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e detrazioni IRPEF per il risparmio energetico. Questi gli argomenti principali presenti al...

14/05/2008
Riduzione ICI, agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e detrazioni IRPEF per il risparmio energetico. Questi gli argomenti principali presenti all'interno della guida alle agevolazioni fiscali per la famiglia pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, che illustra le novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dal decreto legge 1 ottobre 2007, n. 247 (collegato fiscale alla legge finanziaria 2008)e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (legge di riforma del Welfare).

All'interno della guida vengono esaminate le seguenti questioni:
  • le agevolazioni per la casa: detrazioni per i contratti di affitto, riduzione ICI per abitazione principale, agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, detrazione IRPEF per il risparmio energetico e per interessi passivi sui mutui, detrazione per l'intermediazione immobiliare;
  • le riduzioni IRFEF per i familiari a carico e per i redditi da lavoro: neutralità del reddito dell'abitazione principale per il calcolo delle detrazioni, detrazione per le famiglie numerose, assegni periodici ai coniugi separati, comunicazione al datore di lavoro per le detrazioni spettanti;
  • gli sconti IRPEF per alcune spese: detrazione per la sostituzione di frigoriferi, detrazione per motori elettrici e variatori di velocità, contributi per il riscatto del corso di laurea, contributi versati a fondi sanitari integrativi e per assistenza sanitaria, detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici, detrazione irpef per le spese per asili nido, iscrizione e abbonamenti a strutture sportive, detrazione per le spese di aggiornamento dei docenti;
  • esenzioni e bonus incapienti: esenzione IRPEF, esenzione dal canone RAI per i contribuenti ultra settantacinquenni, bonus incapienti
Per quanto concerne la riduzione ICI per abitazione principale, dall'1 gennaio 2008, la legge finanziaria 2008 ha stabilito che dall'ICI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
Questa ulteriore detrazione ICI si aggiunge a quella riconosciuta per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente generalmente pari a 103,29 euro annui (importo che i comuni, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, possono anche aumentare). In pratica, l'ulteriore detrazione deve essere applicata solo dopo aver sottratto dall'ammontare dell'imposta lorda la detrazione di 103,29 euro ed eventuali ulteriori riduzioni dell'imposta previste dal regolamento comunale.

Nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore di eventuali pertinenze che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI.
L'ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota per la quale detta destinazione si verifica; per esempio, nel caso di due o più comproprietari coabitanti per il medesimo periodo (ad esempio, l'intero anno) l'ulteriore detrazione viene suddivisa in parti uguali.
Esempio
Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.239,50 euro posseduta per l'intero anno:
- aliquota ICI del 5 per mille
- detrazione base 103,29 euro
- valore imponibile: 1.239,50 euro x 1,05 (maggiorazione del 5 per cento) x 100 = 130.147,50 euro
- ulteriore detrazione: 173,10 (1,33 per mille di 130.147,50)
- imposta dovuta: (5 per mille di 130.147,50) - 103,29 - 173,10 = 374,35

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, queste sono state prorogate anche per gli anni 2008, 2009 e 2010. Ricordiamo che:
  • la detrazione spetta nella misura del 36% da calcolare sul limite massimo di spesa pari a 48.000 euro (riferito alla singola unità immobiliare);
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 anni (per persone di età non inferiore a 75 ed 80 anni, la detrazione può essere ripartita rispettivamente in cinque e tre quote annuali costanti per importo;
  • nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
  • l'impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata;
  • i lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali riguardano le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre: eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione); realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Ricordiamo, inoltre, che prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare la comunicazione di inizio lavori all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21, 65129 Pescara; per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale; gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

Per quanto concerne, infine, la detrazione d'imposta per le spese effettuate per il risparmio energetico, dapprima prevista solo per il 2007, è stata prorogata sino al 2010. Ricordiamo che l'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta nella misura del 55% sulle seguenti spese:
  • riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
  • involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • installazione di pannelli solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Le principali condizioni per fruire della detrazione sono:
  • per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione (in precedenza, la detrazione veniva suddivisa solo in tre rate);
  • il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale;
  • è necessario acquisire la certificazione energetica dell'edificio o l'attestato di qualificazione energetica da trasmettere all'ENEA;
  • per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non è necessaria la certificazione energetica dell'edificio, ovvero, l'attestato di qualificazione energetica;
  • dal 2008, la detrazione spetta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  • la detrazione Irpef si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009;
  • i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica sono stati aggiornati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008
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