Attestazione SOA: niente revoca se la contestazione è irrilevante

Niente revoca dell'attestazione SOA se la contestazione è irrilevante ai fini del rilascio del certificato. Questo è in sintesi quanto riportato nella senten...

17/06/2008
Niente revoca dell'attestazione SOA se la contestazione è irrilevante ai fini del rilascio del certificato. Questo è in sintesi quanto riportato nella sentenza n. 2126 del Consiglio di Stato, che ha di fatto ribaltato quanto deciso in primo grado dal TAR del Lazio con la sentenza n. 345 del 2006, con cui aveva confermato la revoca dell'attestazione SOA da parte del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Ma analizziamo compiutamente i fatti.
In data 26 settembre 2005 il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici aveva emesso un provvedimento attraverso il quale ha disposto l'adozione, da parte di un organismo di attestazione, della revoca dell'attestazione, in quanto rilasciata sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni.
Al ricorso presentato dall'impresa a cui il Consiglio aveva revocato l'attestazione, il TAR del Lazio aveva risposto che l'esistenza di false dichiarazioni sui requisiti per il perseguimento dell'attestazione di qualificazione configura una evenienza di estrema gravità da essere di per sé ostativa dell'ottenimento dell'attestazione, a prescindere dal numero e dalla entità dei documenti falsi.
Secondo il TAR del Lazio, in presenza di certificati disconosciuti da parte delle stazioni appaltanti, non vi sarebbe alcuno spazio per valutare il dato sostanziale dell'effettiva esecuzione dei lavori, dovendo comunque procedersi alla revoca dell'attestazione SOA.

Successivamente, la sentenza del TAR del Lazio è stata sospesa con un'ordinanza in cui si richiamava l'autenticità della documentazione contabile prodotta dall'appellante. Successivamente è stata confermata tale autenticità contabile a dimostrazione dell'effettiva esecuzione dei lavori, oggetto dei certificati contestati.

L'unico errore che si è evidenziato è in relazione alla categoria OS3 per un errore materiale nel certificato rilasciato dall'Ente ed in alcun modo imputabile all'impresa (inserimento della cat. OS3 in luogo dell'OG6). I giudici di Palazzo Spada hanno, dunque, chiarito che in presenza di tali elementi l'Autorità, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, avrebbe dovuto valutare se le difformità riscontrate erano idonee ad influire sui presupposti richiesti per la qualificazione. Si tratta di escludere l'automatica revoca dell'attestazione in quei casi in cui i certificati contestati non sono rilevanti al fine del rilascio dell'attestazione e non vi è alcun addebito da muovere all'impresa.


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