NOTA ESPLICATIVA DELL’ANCE

E’ stato assegnato in prima lettura all’esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, il decreto legge recante “Disposizioni ...

07/07/2008
E’ stato assegnato in prima lettura all’esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (DDL 1386/C, Relatori l’On. Marino Zorzato e l’On. Giorgio Jannone del Gruppo parlamentare PdL).
Il decreto legge, unitamente ad un disegno di legge, in corso di invio in Parlamento, è stato predisposto dal Governo, quale anticipo della manovra di finanza pubblica varata annualmente con la legge finanziaria.
Il provvedimento, che si compone di 84 articoli, contiene per quanto di maggiore interesse norme relative all’edilizia residenziale pubblica e alle infrastrutture, all’energia, alle semplificazioni, al lavoro, alle misure fiscali, alla valorizzazione del patrimonio residenziale e immobiliare pubblico, nonché in materia di finanza pubblica.

CASA E INFRASTRUTTURE
- Piano casa: viene approvato dal CIPE un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la quale deve ricevere la proposta di piano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il suddetto Piano è rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per categorie sociali svantaggiate, appositamente individuate, nell’accesso al libero mercato degli alloggi in locazione.
Al riguardo, viene precisato che il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
  • costituzione di fondi immobiliari;
  • incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall’alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
  • promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente il promotore finanziario, la società di progetto e la disciplina della locazione finanziaria per i lavori;
  • agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame;
  • realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani.
Viene, altresì, specificato che l’attuazione del Piano è realizzata con le modalità indicate nella parte II, titolo III, del Capo IV, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto stesso.
Viene prevista la possibilità di stipulare appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all’edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi vengono attuati in base alle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente il promotore finanziario, la società di progetto e la disciplina della locazione finanziaria per i lavori, secondo le seguenti modalità:
  • trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare all’alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate appositamente indicate;
  • incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
  • provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
  • costituzione di fondi immobiliari con la possibilità di prevedere, altresì, il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
In relazione ai suddetti programmi, vengono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano con la possibilità di disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
L’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell’esenzione dell’obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
Tali programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell’accordo sopra citato.
Per l’attuazione degli interventi previsti, viene istituito un Fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all’art.1, comma 1154, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), relativo al piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, nonché di cui agli artt. 21, 21-bis e 41, del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, relativi, rispettivamente al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e alla ricostruzione delle zone del Molise e della Provincia di Foggia colpite da eventi sismici, contratti di quartiere e incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa.

- Abrogazione della revoca delle concessioni TAV: viene previsto che per effetto delle revoche delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.a. dall’Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992 e dell’autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., di cui al comma 8-sexiesdecies, dell’art. 13, del DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.a. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità con RFI S.p.a. Viene, altresì, disposto che i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
Vengono, inoltre, abrogati i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies e 8-undevicies, del suddetto art. 13, relativi, rispettivamente, all’accertamento e al rimborso, da parte dell’Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca; all’indennizzo liquidato dall’amministrazione nel caso di revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea che incida su rapporti negoziali; alla relazione che il Governo trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sugli effetti economici-finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alla revoca delle concessioni TAV.

- EXPO Milano 2015: viene autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2009, 45 milioni di euro per l’anno 2010, 59 milioni di euro per l’anno 2011, 223 milioni di euro per l’anno 2012, 564 milioni di euro per l’anno 2013, 445 milioni di euro per l’anno 2014 e 120 milioni per l’anno 2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento. A tale fine il Sindaco di Milano pro tempore è nominato commissario straordinario del Governo per l`attivita` preparatoria urgente.

ENERGIA

- Strategia energetica nazionale: viene stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, definisce la suddetta strategia che indica le priorità per il breve e lungo periodo e determina le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
  • diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
  • miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
  • promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica;
  • realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
  • incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
  • sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
  • garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
SEMPLIFICAZIONI

- Taglia leggi: viene prevista una norma con la quale si prevede che a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate in un apposito allegato. Si tratta di norme che coprono un arco temporale che va dal 1864 al 1996.

- Taglia oneri: entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e` approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Viene precisato che ciascun Ministro adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento del suddetto obiettivo.

- Taglia enti: viene prevista, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, la soppressione automatica di tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché di tutti gli enti già espressamente individuati dal comma 636, dell’art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) in un apposito allegato. Tutte le funzioni da questi esercitate nonché le relative risorse strumentali ed umane sono attribuite alle amministrazioni vigilanti che, a tal fine, succederanno a titolo universale in ogni rapporto e nelle eventuali controversie.
Sono esclusi dalla soppressione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell’art. 1, della L. 311/04, nonché gli enti parco e gli enti di ricerca.
Viene, inoltre, previsto che con decreto dei Ministri dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 40 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono individuati gli enti che non sono soppressi, nonché quelli le cui funzioni sono attribuite a organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.

- Istituzione IRPA: viene previsto che l’Istituto di ricerca per la protezione ambientale svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al ma re, i quali vengono soppressi.
Con successivo decreto del Ministro dell’Ambiente sono disciplinati gli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del suddetto Istituto.
Viene, altresì, previsto che la Commissione istruttoria per l`IPPC, di cui all’art. 10, del DPR 90/07 (Regolamento degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente) e` composta da 23 esperti.

- Trattamento dei dati personali: viene soppresso l’obbligo di tenere un documento programmatico sulla sicurezza in tutti i casi in cui vengono trattati solo dati personali non sensibili e in cui l’unico eventuale dato sensibile sia costituito dalla malattia dei dipendenti senza indicazione della diagnosi. In queste ipotesi i soggetti interessati sono tenuti a rendere un’autocertificazione dalla quale emerge che l’unico dato sensibile trattato è costituito dallo stato di salute o di malattia dei dipendenti e che il relativo trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza (art. 33-35, del D.Lgs. 196/03) e del disciplinare tecnico (Allegato B del D.Lgs. 196/03).
Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della Giustizia, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza.

- Imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità: viene previsto che i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi. A questi ultimi spettano poteri di verifica ex post della certificazione.
- Installazione degli impianti all’interno degli edifici, viene previsto che entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello Sviluppo economico emana uno o più decreti volti a disciplinare:
  • il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
  • la definizione di un reale sistema di verifiche dei suddetti impianti con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli stessi garantendo un effettiva sicurezza;
  • la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni degli obblighi di cui sopra.
Viene, altresì, disposta l’abrogazione dell’obbligo, di cui all’art. 13, del DM 37/08 in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, di conservare la documentazione amministrativa e tecnica e il libretto di uso e manutenzione, nonché l’obbligo di consegnare detta documentazione all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile.

- Sportello unico per le attività produttive: viene previsto che con apposito regolamento adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico si provvede alla Semplificazione e al riordino della disciplina di cui al DPR 447/98, in base ai seguenti principi e criteri:
  • attuazione del principio secondo cui lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;
  • le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 123/06, relativa ai servizi nel mercato interno, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
  • l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”);
  • i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
  • l’attività di impresa può essere inviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
  • lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di DIA, costituisce titolo autorizzatorio;
  • per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e` previsto un termine di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
  • in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi stessi.
- Attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa: viene previsto che, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo siano definiti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali. Il suddetto decreto, tra l’altro, provvede: ad individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese rientranti nell’agevolazione; ad affidare all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. i compiti per la gestione dell’intervento; a stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli Enti locali interessati, nonché a disciplinare una procedura accelerata per cui l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa possa chiedere al Ministro dello Sviluppo economico la convocazione di conferenze di servizi.
A tale proposito viene specificato che le agevolazioni finanziarie e la realizzazione degli interventi complementari e funzionali possono essere finanziati con le risorse disponibili assegnate ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, in cui confluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già attribuite al Ministero dello Sviluppo economico in virtù di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sotto utilizzate, di cui all’art. 61, della L. 289/02 (legge finanziaria 2003), relativamente ai programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-20013 e in conformità alle priorità nello stesso individuate.

- Internazionalizzazione delle imprese: viene previsto che le imprese italiane, nell’adottare iniziative volte alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell’Unione Europea, possono usufruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
  • la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
  • studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
  • altri interventi prioritari individuati e definiti dal CIPE.
- Razionalizzazione del processo del lavoro: viene disposto che il giudice, nel pronunciare la sentenza (art. 429 c.p.c.) dà, altresì, lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (motivazione), oltre che del dispositivo della sentenza; solo in casi di particolare complessità è ammesso un deposito delle motivazioni nei successivi 60 giorni.

- Accelerazione del processo amministrativo: viene ridotto da 10 a 5 anni il termine per la perenzione dei ricorsi depositati (art. 9, comma 2, della L. 205/00) e la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo amministrativo è condizionata alla presentazione di un’istanza urgente.

- Accelerazione del contenzioso tributario: viene previsto che per i soli processi pendenti, su ricorso dell’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria centrale, alla data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 351, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), rispetto ai quali non sia stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del decreto legge, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria ricorrenti depositano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione del decreto legge, specifica dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In mancanza della suddetta dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese processuali restano a carico di chi le ha sopportate. Inoltre, viene previsto che, a far data dall’entrata in vigore del decreto legge, non vengono nominati nuovi giudici della Commissione tributaria centrale le cui sezioni, ove occorra, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali.

LAVORO

- Libro unico del lavoro: viene previsto che il datore di lavoro privato, ad eccezione di quello domestico, istituisca un il suddetto libro unico, compilato per ciascun mese entro il giorno 16 del mese successivo, in cui vengono iscritti tutti i prestatori di lavoro subordinato, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, i lavoratori interinali e gli associati in partecipazione con i relativi dati anagrafici e lavorativi (tra cui, retribuzione base e altre dazioni in danaro o in natura, posizione assicurativa, ore di lavoro) e nei modi indicati dalla stessa norma di legge, pena l’irrogazione di una sanzioni pecuniarie amministrative. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento d’urgenza, il Ministro del Lavoro emana un decreto con cui stabilire le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e del regime transitorio.

- Tenuta dei documenti di lavoro: viene sostituito l’art. 5, della L. 12/79, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro di tenere i documenti per l’espletamento dell`attività di consulente presso gli stessi professionisti incaricati, previa comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro delle generalità del soggetto a cui l’incarico è stato affidato e del luogo in cui sono tenuti i documenti, nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti dei consulenti che, senza giustificato motivo, non ottemperino alla richiesta degli organi di vigilanza, di esibire la documentazione in loro possesso. Inoltre, con la sostituzione dell’art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs.181/00 viene previsto che il datore di lavoro pubblico e privato al momento dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Con modifiche all’art. 8, del D.Lgs. 234/07, viene meno l’obbligo di conservare per almeno due anni dopo la fine del rapporto di lavoro i registri contenenti l’orario di lavoro degli autotrasportatori. Relativamente alla disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, con la sostituzione dell’art. 9, comma 6, della L. 68/99, viene precisato, tra l’altro, che i datori di lavoro non dovranno rinviare il prospetto che informa sui posti disponibili per i disabili se non ci sono cambiamenti rispetto all’anno precedente. Il modulo per l’invio del suddetto prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati, sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali; i prospetti sono pubblici e ne e` garantito il diritto d’accesso, ai sensi della L. 241/90.
Inoltre, viene stabilito che le imprese che partecipano a bandi o hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione non devono più presentare la certificazione che attesta il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili, bensì esclusivamente la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

- Orario di lavoro: viene rivista la disciplina di cui al D.Lgs. 66/03, precisando, tra l’altro, che in difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno (art.1, comma 2, lett. e), n. 2) e vengono innalzate le sanzioni amministrative (art. 18-bis, comma 3) per la violazione delle disposizioni sulla durata massima dell’orario di lavoro, sui riposi settimanali e sulle ferie annuali. Inoltre, viene previsto che, in assenza di accordi nazionali, la contrattazione aziendale può stabilire deroghe alle norme sull’orario di lavoro.

- Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro: A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla stessa data, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

- Contratto di lavoro a tempo determinato: viene consentito alle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative, ad ogni livello di contrattazione - nazionale, territoriale o aziendale - di introdurre una disciplina ad hoc in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

- Prestazioni di lavoro accessorio: viene riscritta la norma, di cui all’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 276/03. Al riguardo viene previsto che il Ministro del Lavoro individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi per fini previdenziali all’INPS e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del suddetto decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nell e agenzie per il lavoro indicate dal citato D.Lgs. 276/03.

- Apprendistato: viene confermato il tetto massimo di sei anni ma si supera il tetto minimo di due anni. Viene precisato che in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera la disposizione, di cui al comma 5, dell’art. 49, del D.Lgs. 276/03, relativa alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante. In questa ipotesi i suddetti profili sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
Viene precisato che in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e` rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative.

- Materia contributiva: a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.

MISURE FISCALI

- Fondi d`investimento immobiliare: viene innalzata dal 12,5% al 20% l’aliquota relativa alla ritenuta (sia a titolo d’acconto che di imposta) per la tassazione sui redditi da capitale derivanti dalla partecipazione a qualsiasi tipo di fondo immobiliare.

- Fondi comuni di investimento chiusi: per tali fondi a ristretta base partecipativa (meno di 10 partecipanti) ed in presenza di specifiche condizioni, viene prevista l’applicazione di un’imposta patrimoniale annuale, pari all`1% del valore netto del fondo stesso.

- Studi di settore: le disposizioni relative agli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui ai commi da 1 a 6, dell’art. 10, della L. 146/98 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore.
A partire dall’anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il suddetto termine e` fissato al 31 dicembre.
Viene, altresì, modificata la disciplina della comunicazione dei dati IVA.

- Elenchi dei contribuenti: vengono inserite delle modificazioni all’art. 69, del DPR 600/73 (recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”) sulla pubblicazione degli stessi al fine di garantire l’effettività del principio di trasparenza nei rapporti fiscali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e in conformità alla disciplina vigente negli altri Stati comunitari.

- Viene prevista l’esclusione dall’Irpef, a determinate condizioni, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazione societarie.

- Viene soppresso l’obbligo di prestare all’agente della riscossione la garanzia fideiussoria nell’ipotesi di richieste di rateazione di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 50.000 euro.

PATRIMONIO RESIDENZIALE E IMMOBILIARE PUBBLICO

- Patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari: viene previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro per i Rapporti con le Regioni promuovono, in sede di Conferenza Unificata, la conclusione di accordi con Regioni ed Enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
Vengono, altresì, elencati i criteri da seguire ai fini della conclusione dei suddetti accordi tra i quali vi e` la destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

- Patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali: viene previsto che ciascun ente, tramite delibera dell’organo di Governo, individua beni immobili compresi nel territorio di competenza e non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che possano essere valorizzati o dismessi e redige il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. In tal modo i beni rientranti nel suddetto Piano sono classificati come patrimonio disponibile e ne viene definita la destinazione urbanistica; infatti, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Degli elenchi in cui sono inseriti suddetti beni ne viene data apposita pubblicità che avrà effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni relative ai beni medesimi. Agli enti titolari della proprietà degli immobili è riconosciuta, tra l’altro, la facoltà di conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni di legge.

FINANZA PUBBLICA

- Vengono disposte, in particolare, alcune riduzioni, per gli importi specificatamente indicati nell’ elenco n. 1 (allegato al decreto), per il triennio 2009-2011 delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero fatta eccezione per quelle connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse. Viene, tra l’altro, previsto che i Ministri competenti possono rideterminare per il triennio 2009-2011 le suddette riduzioni di spesa in sede di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, tra i relativi programmi e nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative sugli stessi programmi e dei saldi di finanza pubblica.
Vengono stanziati 300 milioni di euro nel 2008 per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. Al riguardo, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, viene definita la destinazione del suddetto contributo.
Per adempiere alle obbligazioni già assunte, per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere sui residui passivi degli anni 2002 e precedenti, l`Anas S.p.a. può utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, da reintegrare entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all’attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l’anno 2009.
Viene, altresì, incrementata di euro 700 milioni per l’anno 2009, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 7, del DL 148/1993 relativa al Fondo per l’occupazione ed il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, comma 5, del DL 282/04 è integrato della somma di 500 milioni di euro per l’anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
Relativamente alla norma sui limiti e sulle modalità degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali di cui all’art. 2, comma 488, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), l’INAIL è autorizzato a procedere, in forma diretta, nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale, nel limite di 75 milioni di euro per l’anno 2008.
Viene prevista l’istituzione di un Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto locale, con una dotazione di 113 milioni per il 2008, 130 milioni per il 2009 e 110 milioni annui per il 2010 e il 2011; le suddette risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle Infrastrutture: nel triennio 2008-2011 le risorse sono ripartite in pari misura tra le varie finalità, mentre dal 2011 si terrà conto di principi di premialità che incentivino l’efficienza dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.

- Patto di stabilità interno: vengono determinate per le Regioni e gli Enti locali con più di 5000 abitanti, le quote di fabbisogno e indebitamento netto 2009/2011 relative al suddetto Patto, con la precisazione che gli stanziamenti individuati possono essere utilizzati solo dopo l’approvazione delle disposizioni legislative.

- Disposizioni urgenti per Roma capitale: viene prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Sindaco di Roma a Commissario Straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune delle società da esso partecipate, nonché per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso. Vengono, altresì, nominati tre subcommissari ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario. Il suddetto piano di rientro viene presentato, entro il 30 settembre 2008, al Governo che lo approva entro i successivi 30 giorni e comprende tutte le somme delle obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto, prevedendo misure volte a garantire il sollecito rientro dall’indebitamento pregresso. E` riconosciuta al Commissario la possibilità di recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni assunte dal Comune precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge. Viene esplicitamente previsto, inoltre, che durante il periodo commissariale non puo` farsi luogo alla deliberazione di dissesto, di cui all’art. 246, comma 1, del D.Lgs. 267/00, e viene prevista la concessione al Comune di Roma di un’anticipazione di 500 milioni di euro, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., a valere sui futuri maggiori trasferimenti statali che dovranno essere attribuiti all’amministrazione comunale ad eccezione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

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