IL DURC NON PUO' ESSERE SOSTITUITO DA AUTOCERTIFICAZIONE

Il documento unico di regolarità contributiva, DURC, non può essere surrogato da autocertificazione, ovvero dalla presentazione dei modelli F 24 utilizzati p...

04/09/2008
Il documento unico di regolarità contributiva, DURC, non può essere surrogato da autocertificazione, ovvero dalla presentazione dei modelli F 24 utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali. Il DURC è, infatti, il certificato unitario finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere. La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante l'uso obbligatorio di un tale documento si contrasta l'evasione contributiva previdenziale perché si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva.

Questo è in sintesi il contenuto della sentenza n. 4035 dello scorso 25 agosto, mediante la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in merito ad un ricorso presentato da un'impresa vincitrice di un bando pubblico a cui era stata revocata tale aggiudicazione in quanto in sede di verifica della produzione documentale a seguito della comunicazione di aggiudicazione della gara, quale attestazione della regolarità contributiva l'impresa aggiudicataria si era limitata a produrre copia dei mod. F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale e che, contrariamente a quanto così dichiarato, a carico del suo rappresentante legale era emerso dalle indagini d'ufficio in verifica che egli aveva pendenze penali per abusi edilizi e per bancarotta fraudolenta.

Per tale motivo la società in questione aveva fatto un primo ricorso dal Tribunale amministrativo di Brescia, ritenuto infondato dallo stesso, ed un secondo ricorso ai giudici di Palazzo Spada, contro la sentenza di primo grado.

Seguendo quanto già affermato in primo grado, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto infondato il ricorso, negando appunto che l'atto ufficiale comprovante i requisiti soggettivi del partecipante in ordine alla regolarità contributiva possa essere surrogato dall'autocertificazione dell'interessato, o dalla presentazione dei modelli F24 utilizzati dall'imprenditore per il pagamento dei contributi previdenziali.

I giudici di Palazzo Spada hanno, inoltre, ricordato che il "durc" o documento unico di regolarità contributiva è il certificato unitario - regolato dall'art. 3, comma 8, lett. b.bis) d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come mod. dall'art. 98, comma 10, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - è finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere. La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante l'uso obbligatorio di un tale documento si contrasta l'evasione contributiva previdenziale perché si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva.


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