CONTRATTI A CORPO E A MISURA

Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n. 163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 pubblicato sul supple...

08/10/2008
Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n. 163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta ufficiale n. 231 del 2 ottobre scorso contiene, all’articolo 2, comma 1, lettera m3), alcune modifiche all’articolo 53 (tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), comma 4.
Con le modifiche in argomento vengono integralmente sostituiti il primo del il secondo periodo del comma 4 che, diventa il seguente: “4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E’ facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.”

Con nuova stesura del comma 4, di fatto, viene cancellata l’ipotesi mista degli appalti a corpo e a misura e viene modificata la disposizione vigente in tema di contratti a corpo e a misura che sostanzialmente rinvia all’apprezzamento generale dell’ente appaltante la decisione di stipulare il contratto di appalto a corpo o a misura, in relazione alle caratteristiche del singolo appalto con la precisazione che la regola generale, sia per gli appalti di sola esecuzione che per gli appalti di progettazione ed esecuzione, è quella della contabilizzazione a corpo.
E’ ammessa la possibilità dei contratti a misura nel caso degli appalti di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro e nei casi degli appalti riguardanti i lavori di manutenzione, restauro, scavo archeologico, opere in sotterraneo e di consolidamento dei terreni.

A cura di Paolo Oreto
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