IL BANDO PUÒ ESSERE IMPUGNATO SOLO DALLE IMPRESE PARTECIPANTI

Solo dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto un'impresa può presentare ricorso contro la stessa, assumendosi una situazione...

30/01/2009
Solo dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto un'impresa può presentare ricorso contro la stessa, assumendosi una situazione giuridica differenziata rispetto a quella di altre ditte presenti sul mercato ed ergendosi a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 102 dello scorso 14 gennaio, mediante la quale il giudici del Consiglio di Stato, confermando la decisione del giudizio di primo grado, hanno rigettato il ricorso presentato per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che rigettava un primo ricorso contro un bando di gara in cui l'appellante non aveva partecipato.

In particolare, i giudici del CdS hanno confermato la carenza di interesse concreto, diretto ed attuale, non avendo la società ricorrente concretamente partecipato alla procedura di aggiudicazione della gara d'appalto, e non avendo fatto valere un futuro ed eventuale interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, in funzione del futuro accesso alla procedura concorsuale eventualmente conseguente alla rimozione dell'impugnata gara.

Come sostenuto dal Consiglio di Stato, la lesione dell'interesse che legittima al ricorso deve essere caratterizzata dall'immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità (deve, cioè, essere una conseguenza diretta ed immediata del provvedimento lesivo e dell'assetto di interessi con esso introdotto), deve essere concreta e non meramente potenziale e deve sussistere già al momento della proposizione del ricorso, nonché persistere sino al momento della decisione su di esso.

Con tale motivazione, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato quanto stabilito in primo grado non avendo ravvisato l'esistenza di una lesione di interesse che legittima al ricorso e caratterizzata dall'immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità.
A fronte di una clausola illegittima all'interno di un bando di gara o di un concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è, di norma, ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare.

La tutela di un interesse strumentale deve infatti aderire in modo rigoroso all'oggetto del giudizio con carattere diretto ed attuale e, in caso di impugnazione di una gara, deve essere avvalorato dalla dimostrazione della sussistenza di concrete aspettative affinché sia rimessa in gioco, con l'intera procedura, anche la possibilità di concorrere al conferimento del bene della vita cui aspira, con soddisfazione dell'interesse del richiedente se il provvedimento giudiziale richiesto comporti per l'Amministrazione l'obbligo di riesaminare la situazione controversa e di adottare altri provvedimenti idonei a garantire un determinato risultato favorevole.

Nel caso in esame non è stata data sufficiente dimostrazione della concreta possibilità che, a seguito dell'accoglimento di almeno uno dei motivi del ricorso, la Stazione Appaltante intimata abbia potuto adottare provvedimenti per far fronte ai ricorsi presentati. Per tale motivo il corso, a prescindere dalle sue motivazioni, è stato considerato privo di interesse e rigettato.

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