PIANO CASA: APPROVATA LA LEGGE STRAORDINARIA SULL'EDILIZIA

La legge straordinaria sull'edilizia è stata approvata dal consiglio regionale. Tempi record per il provvedimento frutto dell'accordo del 31 marzo scorso in...

06/05/2009
La legge straordinaria sull'edilizia è stata approvata dal consiglio regionale.
Tempi record per il provvedimento frutto dell'accordo del 31 marzo scorso in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali. Le Regioni avevano 90 giorni di tempo, la Toscana è arrivata per prima precedendo anche il governo che si era impegnato a presentare il decreto legge sulla semplificazione amministrativa.
La legge regionale 339 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” entrerà in vigore alla fine del mese.

Chi ha già nel cassetto i progetti edilizi che intende realizzare può rivolgersi al proprio comune al quale presentare una Dia (Dichiarazione di inizio attività); la legge rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010
. La legge, che non fa forzature nei confronti dei regolamenti e dei piani strutturali dei Comuni, rappresenta per la Toscana un grande piano di riqualificazione edilizia che non consuma il territorio, che è rispettoso dei criteri antisismici e che incentiva il risparmio energetico. Nello specifico la legge consente, tramite DIA (dichiarazione di inizio attività) da presentarsi entro il 31 dicembre 2010:
  • interventi straordinari di AMPLIAMENTO di edifici abitativi a tipologia mono o bifamiliare (o a tipologia diversa ma con superficie utile lorda non superiore a 350 mq) fino al 20% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare per un massimo complessivo dell’edificio di 700 mq;
  • nterventi straordinari di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di edifici abitativi, con aumento fino al 35% della superficie utile lorda esistente e legittimata da titoli abitativi alla data del 31 marzo 2009.
Non sono consentiti interventi in edifici che risultino:
  • eseguiti in assenza o difformità del titolo abilitativo;
  • collocato all’interno di centri storici;
  • definiti di valore storico, culturale o architettonico dalla pianificazione comunale;
  • vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio;
  • collocati in aree di in edificabilità assoluta;
  • collocati in parchi e riserve nazionali e regionali;
  • collocati in aree soggette a piano attuativo dalla pianificazione urbanistica comunale.
Unità immobiliari e edifici soggetti agli interventi devono risultare regolarmente accatastati al 31 marzo 2009 (o devono risultare pervenute in tale data le idonee dichiarazioni alle Agenzie del territorio); le superifici precedentemente condonate o oggetto di sanzioni saranno detratte dagli ampliamenti realizzabili.
Specifiche condizioni inoltre riguardano diversi aspetti, tra cui: la destinazione d’uso, che non può cambiare né nel caso degli ampliamenti né nel caso di demolizioni e ricostruzioni; il divieto di aumento delle unità immobiliari nel caso degli ampliamenti (è consentito invece nel caso di demolizioni e ricostruzioni ma sol per unità non inferiori a 50 mq); il divieto di demolizioni e ricostruzioni per gli edifici collocati fuori dai centri abitati; disposizioni e divieti sugli ambiti a pericolosità geomorfologica e idraulica elevata e molto elevata; l’obbligo, per demolizioni e ricostruzioni, di applicare in modo rigido tutte le disposizioni riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Sull’efficienza energetica, negli ampliamenti è obbligatorio rispettare un indice del 20% inferiore ai parametri fissati come valore-limite del 2010 per la climatizzazione invernale; per demolizioni e ricostruzioni tale indice dev’essere inferiore del 50% al parametro del 2010, e la prestazione energetica per il raffrescamento estivo deve essere inferiore a 30 kW/h per mq annuo.

Dovranno comunque essere applicate tutte le norme vigenti non in contrasto con le nuove disposizioni; infine, il numero degli alloggi e la destinazione d’uso abitativa risultanti dalla DIA non potranno essere modificati per almeno 5 anni dalla comunicazione di fine lavori.

Fonte: Regione Toscana
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