INAMMISSIBILE LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO IN LUOGO AD UN CERTIFICATO RICHIESTO DAL BANDO

Inammissibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in luogo ad un certificato richiesto espressamente all'interno del bando di g...

22/05/2009
Inammissibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in luogo ad un certificato richiesto espressamente all'interno del bando di gara.
Lo ha affermato la Sez. V del Consiglio di Stato con la sentenza 11 maggio 2009, n. 2871, in risposta al ricorso presentato da una ditta per la riforma di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, recante il rigetto dell'originario ricorso proposto, e che aveva considerato legittima l'esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di spazzaneve e di spargimento del sale, per inadempimento alle prescrizioni del capitolato in ordine alla produzione della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione dei mezzi da impiegare nell'espletamento del servizio.
La ricorrente era stata esclusa dalla gara per non aver allegato alla documentazione di corredo dell'offerta, nei termini utili per la presentazione delle domande né la carta di circolazione né il certificato di idoneità tecnica alla circolazione di uno dei mezzi indicati per l'espletamento del servizio. La rilevanza di tali documenti, per come ha correttamente osservato il giudice di primo grado, era stata espressamente correlata nel capitolato d'appalto alla possibilità di desumere la potenza dei mezzi da quei documenti. Inoltre, quei documenti dovevano servire, nella logica delle regole di gara, a dimostrare la proprietà dei mezzi in capo al partecipante, atteso che era espressamente escluso che si potesse concorrere alla gara con mezzi di proprietà di terzi.

Come osservato dai giudici di Palazzo Spada, nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il meccanismo competitivo proprio della gara è tale per cui il rispetto puntuale delle formalità prescritte dalla lex specialis non può essere oggetto di interpretazioni, che avrebbero come unico risultato quello di violare l'intero procedimento a danno di chi ha pedissequamente osservato le prescrizioni previste dal bando di gara. Se il capitolato d'appalto prescrive la produzione di determinati documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio significherebbe forzare in modo inammissibile il meccanismo delle regole di gara.

L'applicazione indiscriminata della normativa in materia di semplificazione amministrativa può portare ad una violazione del principio di par condicio proprio di una gara d'appalto. Per tale motivo i giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuta corretta l'esclusione dalla gara della ricorrente e quindi anche la sentenza di primo grado.
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