Il Durc incompleto non comporta l'esclusione automatica dalla gara

La presentazione di un documento unico di regolarità contributiva (durc) incompleto per la mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non comport...

19/01/2011
La presentazione di un documento unico di regolarità contributiva (durc) incompleto per la mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non comporta l'esclusione automatica di un partecipante ad un gara di appalto.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 83 dell'11 gennaio 2011, interpellato nuovamente in merito alla presentazione del durc per la partecipazione ad una gara di appalto. Nel caso di specie, l'aggiudicatario di una gara per l'affidamento di lavori di manutenzione di pubblica illuminazione aveva presentato un durc in corso di validità ma non regolare poiché recava l'attestazione della regolarità contributiva INAIL ma non quella INPS, non essendosi pronunciata la sede INPS di riferimento.

I giudici di Palazzo Spada, confermando la sentenza di primo grado, hanno ricordato che il dato normativo e giurisprudenziale secondo il quale neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante può disporre automaticamente la esclusione dalla gara, e ciò deve indurre, per il principio di continenza, a trarre conclusioni dello stesso segno in ipotesi, come quella in esame, in cui sia presentato un durc in corso di validità, dal quale non emerga alcuna inadempienza ai predetti obblighi. Nell'ipotesi in cui l'INPS competente non si è ancora pronunciato al 28esimo giorno dalla domanda non è motivo sufficiente escludere l'impresa partecipante alla gara.

In tema di rilascio del durc vige il principio del silenzio assenso che si matura al trentesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta. L'emissione di un d.u.r.c incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio assenso.

D'altra parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il durc e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza del medesimo, avendo, oltretutto, soddisfatto l'onere di produrre l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

In definitiva, il durc, anche se formatosi in virtù del silenzio assenso, assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

Focus Durc