Durc: il rilascio compete alle Casse Edili

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) può essere emesso solo dalle Casse Edili e non dagli organismi operativi solo a livello territoriale che...

04/05/2012
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) può essere emesso solo dalle Casse Edili e non dagli organismi operativi solo a livello territoriale che non attuano il principio di reciprocità con le altre Casse Edili (principio assicurato grazie alla cooperazione telematica con la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili - CNCE).

Lo ha affermato la Circolare n. 37 del 2 maggio 2012, con la quale il Ministero del Lavoro è dovuto nuovamente intervenire in merito alle richieste di chiarimento, provenienti da pubbliche amministrazioni, organi istituzionali, organizzazioni datoriali e sindacali, circa i ai criteri di individuazione delle Casse edili ai fini della verifica della legittimazione, da parte di tali Enti bilaterali, al rilascio del DURC.

Il Ministero del Lavoro ha ricordato la base normativa che definisce gli Enti bilaterali, ovvero l'art. 2, lett. h) del D.Lgs. 276/2003 (riforma Biagi) che li definisce come: "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
  • la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
  • l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
  • la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
  • la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
  • la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
  • lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Successivamente, con il D.M. 24 ottobre 2007 è stato specificato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa Edile. Inoltre, le Casse Edili abilitate sono quelle che osservano il principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse. Anche il Codice degli Appalti (art. 252, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006) considera imprescindibile il requisito del principio di reciprocità, affermando categoricamente che Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva (principio assicurato dalla cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - CNCE).

In definitiva, gli organismi che non sono in possesso dei suddetti requisiti non possono considerarsi Casse Edili e non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

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A cura di Gabriele Bivona
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