Condominio, balconi aggettanti proprietà esclusiva del privato

Nei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di qu...

17/07/2012

Nei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. Soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale fanno parte dei beni comuni condominiali, ma solo se contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28569 del 30 aprile 2012, confermando una ormai consolidata tesi secondo la quale nel condominio i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa e che solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. (Cass. n. 14576 del 30/07/2004; Cass. n. 587 del 12.1.11; Cass. n. 15913 del 17/07/2007).

In particolare, per stabilire di chi deve pagare per la ristrutturazione del balcone, se il proprietario o il condominio, è necessario distinguere i due casi di:

  • balcone aggettante;
  • balcone incassato.

Il balcone "aggettante"

Nel primo caso, il balcone permette al condomino di affacciarsi e di esplicare il suo diritto di veduta. Il balcone aggettante sporge rispetto al muro perimetrale dell'edificio e in questo caso è di proprietà esclusiva del condomino che dovrà, dunque, sostenere le spese di manutenzione, fatta esclusione del frontalino se costituisce un elemento architettonico di pregio.

Il balcone "incassato"

Nel secondo caso, il balcone è rientrato rispetto al muro perimetrale dell'edificio. Per quanto concerne le spese di manutenzione:

  • il fondo va mantenuto a cura del proprietario del balcone di sotto, a cui fa da soffitto;
  • la manutenzione della struttura portante è a carico di tutto il condominio;
  • le spese per la pavimentazione e per la ringhiera sono a carico del proprietario del balcone.​

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

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