V Conto Energia: le novità del nuovo decreto per il fotovoltaico

Dopo mesi di attesa e conseguente incertezza che ha tagliato gli investimenti, il decreto sul V Conto Energia è stato finalmente firmato dal Ministro dello S...

10/07/2012
Dopo mesi di attesa e conseguente incertezza che ha tagliato gli investimenti, il decreto sul V Conto Energia è stato finalmente firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera e dal Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini.

Diverse sono le novità rispetto l'ultima bozza di decreto circolata qualche settimana fa. Il via libera sulla firma del decreto è partito dopo l'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e della Conferenza Unificata e dopo che sono state recepite alcune mozioni migliorative provenienti dal Parlamento e alcuni suggerimenti delle Associazioni di categoria. In particolare è stato previsto:
  • un ampliamento del budget di spesa, per un totale di 500 Milioni di Euro annui - pari a ulteriori 10 Miliardi di Euro di spesa su 20 anni - suddivisi tra Fotovoltaico (200 Milioni) e Non-Fotovoltaico (300 Milioni);
  • una semplificazione delle procedure per l'iscrizione ai registri;
  • l'innalzamento delle soglie di accesso ai registri per tutte le categorie rilevanti. In particolare, per il fotovoltaico, sono esentati dai registri gli impianti a concentrazione, quelli innovativi e quelli realizzati da Amministrazioni pubbliche, oltre a quelli in sostituzione di amianto fino a 50 KW. Inoltre, sono esentati gli impianti tra 12 e 20 KW che richiedono una tariffa ridotta del 20%;
  • un premio per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto e per quelli con preponderante uso di componenti europei;
  • un incremento degli incentivi per alcune specifiche tecnologie che presentano una forte ricaduta sulla filiera nazionale, ad esempio: geotermico innovativo, fotovoltaico a concentrazione e innovativo;
  • una rimodulazione dei termini di pagamento dei certificati verdi;
  • la conferma della priorità di accesso al registro per gli impianti realizzati dalle aziende agricole.

Di seguito l'analisi del decreto.

Entrate in vigore
La principale novità del nuovo decreto riguarda l'entrata in vigore che, come sperato, non sarà repentina ma consentirà la gestione di una fase transitoria per un passaggio più graduale e indolore dal IV sistema incentivante di cui al DM 05/05/2011. In particolare, sarà sempre valido il tetto dei 6 miliardi di euro per quanto riguarda il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, ma la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l'anno dovrà essere pubblicata sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria delibera. Il nuovo sistema incentivante si applicherà decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione.

Durante una prima fase transitoria, il IV Conto Energia continuerà ad applicarsi:
  • ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del DM 05/05/2011 che entrano in esercizio prima della data di decorrenza del nuovo Conto Energia individuata dall'AEEG;
  • ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
  • agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Il nuovo sistema incentivante si esaurirà, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno. La data di raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l'anno verrà comunicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, attraverso delibera pubblicata sul sito.

Accesso agli incentivi
Un'altra grossa novità riguarda l'accesso "diretto" alle tariffe incentivanti, oggetto di discussione tra i ministeri interessati, Regioni e principali associazioni di settore che hanno da subito contestato l'iscrizione al registro per gli impianti di piccolo taglio. In particolare, gli impianti che accedono direttamente alle tariffe incentivanti sono:
  • gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
  • gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
  • i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
  • gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
  • gli impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Gli impianti fotovoltaici non ricadenti in uno dei suddetti punti potranno accedere alle nuove tariffe incentivanti, previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:
  • 1° registro: 140 milioni di euro;
  • 2° registro: 120 milioni di euro;
  • registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno.

Oltre le suddette risorse in ciascun registro:
  • vengono sommate le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
  • vengono sommate le risorse relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
  • a decorrere dal secondo registro, viene detratto il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del registro nonché, limitatamente al secondo registro, il costo degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c). In caso di insufficiente compensazione, si procede mediante ulteriore detrazione dalle disponibilità dei registri successivi.

Procedura per gli impianti a registro
Per quanto concerne il primo registro di 140 milioni di euro, il bando sarà pubblicato dal GSE entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative per l'iscrizione ai registri e l'accesso alle tariffe incentivanti e prevede la presentazione delle domande di iscrizione al registro fino alla data di pubblicazione della deliberazione dell'AEEG, e in ogni caso per trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando. Per i registri successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni.

La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante le informazioni di cui all'allegato 3-A. Non è consentita, successivamente alla chiusura del registro, l'integrazione dei documenti e delle informazioni presentati.
Entro venti giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro e la pubblica sul proprio sito internet, applicando i seguenti criteri di priorità:
  • a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
  • c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE;
  • e) impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreché l'area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003; cave dismesse; miniere esaurite;
  • f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;
  • g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
  • i) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto stesso.

Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere precedenti, all'interno di tale categoria sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
  • impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
  • precedenza della data del titolo autorizzativo;
  • minore potenza dell'impianto;
  • precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Attestato di certificazione energetica
Per quanto concerne le priorità riguardanti l'attestato di certificazione energetica, qualora sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante per la formazione della graduatoria è determinata secondo modalità rese note dal GSE nell'ambito delle regole applicative.

Le tariffe incentivanti del V Conto Energia
Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7.

Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati; l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7.

Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili:
a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v):
  • 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
  • 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
  • 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto:
  • 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
  • 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
  • 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Per quanto concerne le tariffe, i valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del nuovo decreto sono i seguenti:



I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione del nuovo decreto sono:



I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione del nuovo decreto sono:



I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione del nuovo decreto sono:



I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione del nuovo decreto sono:



Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 15% a semestre.

Il commento di APER
"Seppur con grave ritardo nella loro emanazione - commenta Agostino Re Rebaudengo, Presidente di APER - finalmente gli operatori possono conoscere i contenuti definitivi dei decreti che ridisegneranno il settore delle rinnovabili nel loro complesso, uscendo così da una situazione di totale incertezza che durava ormai da troppo tempo.

Ad una prima analisi, e riservandoci commenti approfonditi e puntuali in seguito, apprendiamo che, nonostante qualche lieve miglioramento, le numerose proposte sollecitate da Bruxelles, così come le richieste esplicitamente avanzate sia dalla Conferenza Unificata sia da APER, non sono state accolte se non in minima parte.

Permangono infatti dei gravi elementi che ci preoccupano, a partire dall'assenza di un periodo transitorio adeguato a tutelare gli investimenti in corso fino alla mancata opportunità di sviluppo per le filiere produttive. Soprattutto rileviamo che non è stata prevista alcuna reale misura di semplificazione volta a ridurre gli "extra costi" subiti dal settore a causa della burocrazia, ma addirittura sono stati introdotti ulteriori meccanismi quali le aste, i contingenti annuali di potenza per i nuovi impianti e per i rifacimenti di quelli esistenti, l'introduzione dei registri anche per gli impianti di piccola taglia.

Nessun accenno infine a politiche di supporto per il raggiungimento della grid parity: stupisce che i provvedimenti non contemplino infatti la possibilità dell'innalzamento del limite dello scambio sul posto e l'implementazione dei SEU, che potrebbero al contrario rappresentare un nuovo paradigma di sviluppo per la generazione distribuita. Misure queste ultime che contrastano palesemente con gli obiettivi europei sia in tema di energie rinnovabili sia di efficienza energetica, e ancor di più con quelli di recupero di produttività del nostro Paese.

Siamo un settore industriale di primaria importanza per il tessuto economico italiano: i continui e repentini cambi delle regole del gioco e la mancanza di una lungimirante politica energetica nazionale rischiano di portare alla crisi anche il nostro comparto che al contrario, fino ad oggi, ha garantito sviluppo e occupazione"
.

Accedi al Focus Fotovoltaico e leggi tutto sull'argomento.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

Focus Fotovoltaico