Professioni: formazione continua obbligatoria ma con quali garanzie?

Un mese di agosto ricco di novità per le libere professioni. Sono approdati sulla Gazzetta ufficiale sia il Regolamento recante riforma degli ordinamenti pr...

28/08/2012
Un mese di agosto ricco di novità per le libere professioni.
Sono approdati sulla Gazzetta ufficiale sia il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 7/8/2012, n. 137 - G.U.R.I. n. 189 del 14/08/2012) che il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia (D.M. Giustizia 20/07/2012, n. 140 - G.U.R.I. n. 195 del 22/08/2012).
Un pieno di novità sulle quali abbiamo alcune perplessità.

Il Regolamento relativo alla riforma degli ordinamenti professionali contiene 14 articoli suddivisi nei seguenti 4 Capi:
  • Capo I - Disposizioni generali (artt. 2 - 8)
  • Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. 9 e 10)
  • Capo III - Disposizioni concerneti i notai (art. 11)
  • Capo IV - Disposizioni transitorie e finali (artt. 12 - 14)
E per quanto concerne le disposizioni generali, l’articolo 7 contiene le nuove disposizioni relative alla formazione continua, articolo sul quale abbiamo le prime perplessità
Nel testo dell’articolo in argomento viene precisato che “ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” con la precisazione che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Con il testo attuale chi contravviene all'obbligo dell'aggiornamento professionale non è passibile di sanzioni solo indirette ma di illecito disciplinare,
Ma come sarà attivata la formazione continua e con quali garanzie?
Nel citato articolo 7 del nuovo regolamento al comma 2 è previsto che il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante:
  • le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
  • i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  • il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
Sulla base, poi, del Regolamento predisposto dai consigli nazionali i corsi di formazione potranno essere organizzati oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.

Tutto transiterà, quindi, dai Consigli nazionali che dopo aver predisposto il citato Regolamento, dovranno autorizzare eventuali altri soggetti al di fuori degli ordini stessi ed, in particolare eventuali società di formazione che dovranno farsi accreditare direttamente dai Consigli nazionali che, successivamente, dovranno inviare al ministero della Giustizia un parere motivato sia in caso di assenso che di diniego.

In tutta questa faccenda ci chiediamo quale potrà essere il livello qualitativo di tali corsi di formazione continua.
Ricordiamo che più del 50% degli iscritti agli albi professionali (specialmente nelle professioni tecniche) non esercita la libera professione e, nella gran parte dei casi non ha più alcun interesse a partecipare a corsi di formazione continua. Cosa succederà?
Tali soggetti o non parteciperanno ai corsi di formazione continua non raggiungendo il valore del credito formativo professionale con il conseguente illecito disciplinare o parteciperanno agli stessi soltanto formalmente.

E quale sarà l'atteggiamento degli ordini o collegi provinciali in riferimento alla possibilità che si verifichi la prima ipotesi?
Tutti i professionisti che non ottempereranno alla formazione continua saranno segnalati per illecito disciplinare con il conseguente depauperamento della base elettorale dei consigli degli Ordini?
E quali saranno, poi, i costi annuali che i professionisti dovranno affronatre se dovessero decidere di ottemperare alla formazione continua?
Immaginiamo abbastanza alti visto che tali corsi di formazione continua, ove non organizzati dagli ordini e dai collegi, dovrebbero essere realizzati soltanto da quelle società di formazione accreditate dai Consigli nazionali.

Ma speriamo bene e restiamo in attesa di leggere i testi dei Regolamenti che i Consigli ed i Collegi nazionali predisporranno e che dovranno essere emanati entro il 15 agosto 2013 (un anno dall’entrata in vigore del regolamento), dopo il parere favorevole del Ministro vigilante.

A cura di Paolo Oreto
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