Niente contributo integrativo Inarcassa alle imprese edili che progettano

Qualora l'attività di progettazione riveste per un'impresa edile un ruolo interno e strumentale all'espletamento dell'attività principale costituita dalla re...

08/08/2012
Qualora l'attività di progettazione riveste per un'impresa edile un ruolo interno e strumentale all'espletamento dell'attività principale costituita dalla realizzazione di un'opera, non è dovuto il pagamento del contributo integrativo Inarcassa ex art. 10, L. n. 6/1981. Diversamente, se l'attività di progettazione non risulta essere funzionale all'oggetto sociale, ma si identifica nel prodotto finale dell'opera intellettuale prestata dai dipendenti della società medesima, l'impresa dovrà assolvere al pagamento del contributo.

Questo, in sintesi, il contenuto dell'Interpello n. 17 con il quale il Ministero del Lavoro ha risposto lo scorso 30 luglio ad un quesito posto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 10, L. n. 6/1981, recante la disciplina previdenziale per le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti. In particolare, l'ANCE ha domandato se l'obbligo di versare il contributo integrativo all'Inarcassa, con espresso riferimento alle associazioni o società di professionisti per ogni membro iscritto agli albi di ingegnere e di architetto, possa ritenersi sussistente anche nei confronti delle imprese edili, nella misura in cui risultino qualificate per le attività di progettazione e si avvalgano, a tal fine, di personale iscritto ai medesimi albi.

Il Ministero ha ricordato che ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 6/1981, a prescindere dall'iscrizione alla Cassa previdenziale, "tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale - c.d. contributo integrativo - su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'I.V.A (...). Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto (...)".

Dunque, l'obbligo di versamento del contributo integrativo a Inarcassa si riferisce agli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto che svolgono attività di natura libero - professionale, nonché alle associazioni o società di professionisti per il personale, con la qualifica di associato, iscritto ai medesimi albi.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Inarcassa risultano gravate dall'obbligo di contributo integrativo anche le Società di ingegneria, "tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A, relativi alle attività professionali (...)". Il contributo è dovuto "quando il destinatario della prestazione professionale [sia] l'ingegnere, l'architetto, l'associazione o società di professionisti, o la società di ingegneria quale committente finale".

Le imprese di costruzione appartenenti al settore dell'edilizia svolgono in via prevalente attività di costruzione, ovvero di esecuzione di lavori di opere edili in virtù di quanto disposto nelle clausole del CCNL edilizia. Dunque, non sono annoverabili nell'ambito di alcuna delle categorie di soggetti individuate dalla normativa per il pagamento del contributo integrativo.

Normalmente l'attività propria dell'impresa di costruzione non si confonde con quella delle società di ingegneria, anche qualora il progetto posto a base della gara d'appalto non sia definito in ogni suo elemento, ma consenta all'impresa edile di predisporre integrazioni mediante diversi livelli progettuali. Ciò in quanto tali livelli vengono in sostanza realizzati dall'impresa che ne è al contempo destinataria.

Tutto ciò premesso, qualora l'attività di progettazione rivesta per l'impresa edile un ruolo interno e strumentale all'espletamento dell'attività principale costituita dalla realizzazione di un'opera, non sia dovuto il versamento del contributo integrativo all'Inarcassa ex art. 10, L. n. 6/1981. Mentre, l'assolvimento dell'obbligo in esame, risulterebbe dovuto da parte di una realtà organizzativa in forma di impresa edile, con le caratteristiche nonché i presupposti soggettivi di cui all'art. 90, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, che espleti attività di progettazione non già in proprio e funzionalmente all'oggetto sociale, quanto piuttosto in conto terzi, identificandosi pertanto l'attività stessa nel prodotto finale dell'opera intellettuale prestata dai dipendenti della società medesima.

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Interpello n. 17