Codice dei contratti: Modifiche al Regolamento con novità per opere specialistiche e superspecialistiche

Con la pubblicazione della legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del decreto.legge 28 marzo 2014, n, 47, diventano operative le novità introdotte dall’a...

29/05/2014
Con la pubblicazione della legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del decreto.legge 28 marzo 2014, n, 47, diventano operative le novità introdotte dall’articolo 12 relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
Con il citato articolo 12 viene data una soluzione al problema delle categorie principali, delle categorie specialistiche e superspecialistiche nell’appalto dei lavori pubblici. Il problema era nato a seguito della sentenza n. 3014/2013 del Consiglio di Stato che aveva generato il successivo annullamento, con Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, dell’articolo 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), dell’articolo 107, comma 2 e dell’articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) del Regolamento n. 207/2010 di attuazione del Codice dei contratti.

Nel dettaglio con il citato articolo 12 viene superato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24/04/2014 e viene data una soluzione transitoria di dodice mesi al problema delle categorie in attesa che, così come disposto dal comma 5 del citato articolo 12, vengano adottate, secondo la procedura prevista all'art. 5, comma 4, del codice dei contratti, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 con la precisazione che alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie.

Con l’articolo 12 del citato decreto-legge n. 47, vengono inserite alcune modifiche al Regolameno n. 207/2010 che possono essere così riassunte:
  • a) si considerano strutture, impianti e opere speciali (cosiddette “s.i.o.s.” di valore > 5% importo totale lavori) ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice dei contratti, le seguenti categorie: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30;
  • b) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente può, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo punto c);
  • c) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara di importo singolarmente superiore al 10 % dell’importo complessivo dell’opera ovveso di importo superiore a 150.000 Euro relative alle categorie: OG tutte, OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35.;
  • d) le categorie indicate nel precedente punto c) sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono, altresì, scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale;
  • e) le categorie indicate al precedente punto c) possono essere subappaltate solo nel limite del 30 per cento del loro importo. Il tutto con le seguenti precisazioni:
    • 1) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e superiore a 150.000 euro, le imprese esecutrici (mandataria o mandante) devono essere in possesso della S.O.A. adeguata;
    • 2) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto ma non superiore a 150.000 euro, le imprese esecutrici (mandataria o mandante) possono limitarsi al possesso dei requisiti “semplificati” di cui all’articolo 90 del Regolamento n. 207/2010;
  • f) sono abrogati i commi 1 e 3 dell'art. 109 del regolamento n. 207/2010;
  • g) sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del regolamento n. 207/2010 e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato A;
  • h) i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal D.P.R. 30 ottobre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 12 del D.L. n. 47/2014;
  • i) il richiamo, contenuto nell'art. 108, comma 1, ultimo periodo, all'art. 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 dell’articolo 12 del D.L. n. 47/2014.

In allegato il testo del D.P.R. n. 207/2010 coordinato con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014.

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