Gazzetta ufficiale: Recepimento direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012...

21/07/2014
Sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
Il provvedimento introduce nell’ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie secondo gli obiettivi posti dall’Unione Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020.

Obiettivo del decreto è la riduzione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di energia, sfruttando lo strumento dell'efficientamento energetico e mettendo in atto azioni volte a dare stimolo all'economia nell'attuale fase di crisi ed a contrastare i cambiamenti climatici in atto. La transizione verso un'economia più efficiente sotto il profilo energetico consentirà di accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative, accrescendo la competitività dell'industria e contribuendo al rilancio della crescita economica ed alla creazione di posti di lavoro di qualità elevata nei settori connessi. Si prevedono, in particolare: una riduzione del 20% del consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020, attraverso i seguenti strumenti:
  • elaborazione di programmi di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli edifici sia pubblici che privati;
  • interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della Pubblica Amministrazione, a partire dal 2014 fino al 2020;
  • obbligo per le grandi imprese e per le imprese "energivore" di eseguire una diagnosi di efficienza energetica nei siti ubicati sul territorio nazionale, da ripetersi ogni quattro anni;
  • obbligo per gli esercenti l'attività di misura di fornire agli utenti contatori individuali che misurino con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso ("contatori intelligenti");
  • elaborazione di un rapporto che miri ad individuare le soluzioni più efficienti per soddisfare le esigenze di riscaldamento e raffreddamento;
  • superamento della struttura della tariffa elettrica progressiva rispetto ai consumi ed adeguamento delle componenti ai costi dell'effettivo servizio;
  • programma triennale di formazione ed informazione volto a promuovere l'uso efficiente dell'energia (contenente misure di sensibilizzazione delle Pmi all'esecuzione di diagnosi energetiche e all'utilizzo di strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti, misure di stimolo di comportamenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici dei dipendenti della pubblica amministrazione, misure di sensibilizzazione dell'uso efficiente dell'energia domestica);
  • promozione dei contratti di prestazione energetica, e introduzione di misure di semplificazione volte a promuovere l'efficienza energetica;
  • istituzione di un Fondo nazionale per l'efficienza energetica per la concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti, a favore di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Concludiamo precisando che l'art. 5 del D.Lgs. prevede l'esclusione dagli interventi di riqualificazione:
  • degli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m2. Questa soglia a partire dal 9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m2;
  • degli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;
  • degli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;
  • degli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

A cura di Gabriele Bivona

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