Sblocca Italia: Modifiche al Codice e cancellazione delle gare per interventi urgenti

Dall’ultima versione in nostro possesso del Decreto-legge “Sblocca Italia”, dopo il pesante restyling che ha portato gli originari 100 articoli iniziali a 51...

03/09/2014
Dall’ultima versione in nostro possesso del Decreto-legge “Sblocca Italia”, dopo il pesante restyling che ha portato gli originari 100 articoli iniziali a 51, sono state cancellate diverse disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici quali, ad esempio, il rinvio dell’AVCpass che resta operativo, dunque, dallo scorso 1 luglio. Ma sono sparite anche le norme relative alle semplificazioni dei lavori di importo compreso tra 200.000 ed 1.000.000 di Euro e quelle relative all’elenco dei progettisti gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All’interno dell’ultima versione ed, in particolare, nel Capo IV rubricato come “Misure per la semplificazione burocratica” sono inseriti alcuni articoli che riguardano:
  • gli interventi di somma urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici
  • le disposizioni per il potenziamento del!'operatività di CDP a supporto dell’economia
  • le disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastruttura/i in finanza di progetto
  • il potere sostitutivo del Governo in materia di Fondi Europei
  • le disposizioni in materia investimenti nel settore infrastruttura/e - senior band
  • le misure a favore dei PROJECT BOND
  • la norma overdesign
  • il fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese
  • le misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere

Per quanto concerne le disposizioni relative agli “interventi di somma urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici” contenute nell’articolo 8 dell’ultima bozza del decreto-legge, viene precisato che costituisce "estrema urgenza" la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibile l'intervento, anche su impianti, arredi, dotazioni, o opera edilizia funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti, anche di tutela ambientale, di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione scolastica e docente, antisismica.
Per gli interventi riconducibili alle precedenti finalità sono introdotte disposizioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza (con modifiche agli articoli 11, 75, 122, 125 e 204 del Codice dei contratti), che possono essere così riassunte:
  • non sarà più obbligatorio sospendere la stipula del contratto in caso di ricorso al TAR;
  • per i lavori di estrema urgenza di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria del 2%;
  • per i lavori di estrema urgenza gli avvisi ed i bandi possono essere pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
  • per i lavori di estrema urgenza i termini ordinari di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono dimezzati;
  • i lavori di estrema urgenza possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 (gara informale) del Codice dei contratti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
  • per i lavori di estrema urgenza di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado è consentito l 'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro.

Per ultimo segnalo che l’articolo 41 dell’ultima bozza del decreto-legge “Sblocca Italia” contiene alcune modifiche al Codice dei contratti per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati unitamente a misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica.
Nel dettaglio vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 48, 49, 57, 70, 132 e 203 del Codice dei contratti ed, in particolare nell’articolo 132 relativo alle varianti in corso d’opera, al comma 1, viene introdotta la lettera e-bis) con cui viene precisato che tra le varianti in corso d’opera ammesse rientrano, anche, quelle predisposte nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; con una ulteriore modifica al comma 3, viene precisato che non sono considerate varianti, per i lavori di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, gli interventi disposti dal direttore deu lavori per siolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un inporto non superiore al 20%.

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