Il parere della Conferenza unificata è condizionato ad alcune proposte emendative dettagliatamente indicate nel documento allegato alla presente notizie.
La Conferenza ha espresso un forte apprezzamento per la previsione di un nuovo testo normativo unitario per gli appalti e per le concessioni, che si spera abrogherà le numerose norme extravaganti rispetto all’attuale codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, norme che si sono stratificate nel corso del tempo e che costituiscono un fattore di disorientamento e di considerevole complicazione procedimentale.
Alcune delle modifiche proposte mirano proprio a rendere più efficace tale azione di razionalizzazione e semplificazione, prevedendo un codice unico di natura innovativa e non meramente compilativa, consentendo così di abrogare le disposizioni superflue o incongruenti, ma anche di modificarne alcune al fine di ottenere un quadro normativo più omogeneo.
Tra le modifiche richieste ritengo interessanti da segnalare:
- quella relativa alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del ddl ed inerente aa necessità di disciplinare tutti gli appalti, a prescindere dal valore, soprattutto in considerazione della prevista integrale abrogazione dell’attuale codice dei contratti pubblici, che renderà necessario occuparsi anche dei contratti sotto-soglia comunitaria. Le Regioni propongono, dunque, nell’ambito di tale razionalizzazione, di procedere a una radicale semplificazione della normativa riguardante i contratti sotto-soglia, sia pur nel rispetto dei principi europei di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di adeguatezza;
- quella relativa alla lettera f) sempre del comma 1 dell’articolo 1 del ddl ed inerente l’opportunità di integrare i principi espressi nello stesso ddl con un ulteriore criterio, consistente nella riduzione dei tempi per l’affidamento dei contratti pubblici. Ed infatti, tenuto conto della frequente esistenza di sub-procedimenti che comportano attività istruttorie e valutative – e che comportano, sovente, l’instaurazione di un contraddittorio con gli operatori economici – occorre anche tener conto del fatto che la somma dei predetti sub-procedimenti (aggiungendosi al termine dilatorio di stipula dei contratti) può complessivamente condurre ad un eccessivo allungamento dei tempi di conclusione delle procedure, e ciò nonostante un’adeguata e tempestiva attività di programmazione;
- quella relativa alla lettera g) sempre del comma 1 dell’articolo 1 del ddl ed inerente l’esigenza di non precludere, a priori, la possibilità di introdurre variazioni in corso d’opera - peraltro ammesse dalla direttiva europea - ma, comunque, di puntare maggiormente sulla fase progettuale, in modo da ridurre la necessità di ricorrere a tali variazioni.
A cura di arch.Paolo
Oreto