Certificazione energetica, il nuovo APE in vigore dall'1 ottobre 2015

Sarà pubblicato quasi sicuramente entro il 28 giugno 2015, ma è ormai certo che le nuove regole per la certificazione energetica in Italia entreranno in vigo...

19/06/2015
Sarà pubblicato quasi sicuramente entro il 28 giugno 2015, ma è ormai certo che le nuove regole per la certificazione energetica in Italia entreranno in vigore a partire dall'1 ottobre 2015, lasciando quindi un ampio margine per l'aggiornamento dei professionisti.

Lo ha confermato la Conferenza Unificata che, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 192/2005, nella seduta del 18 giugno 2015 ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Il decreto approvato dalla Conferenza Unificata definisce:
  • le nuove linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, che si propongono di risolvere il problema della normativa a macchia di leopardo che ne ha reso difficile l'applicazione a livello regionale. È, infatti, prevista una metodologia di calcolo omogenea su tutto il territorio nazionale e un nuovo APE unico per tutte le Regioni;
  • gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
  • la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Le nuovo Linee guida nazionali prevedono:
  • metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
  • il nuovo format per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), definito nell'appendice B alle linee guida e che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e quelli inerenti le fonti rinnovabili, al fine di permettere la valutazione e il confronto di edifici diversi;
  • il nuovo schema da utilizzare per gli annunci di vendita o locazione (appendice C) per l'esposizione delle agenzie immobiliari, in modo da rendere uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici;
  • la definizione del sistema informativo nazionale denominato SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica).

Le nuove linee guida introducono una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente). Di seguito la scala di classificazione degli edifici sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren:

All'interno dell'APE, oltre alla classe energetica, è previsto l'inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, al netto degli impianti presenti. Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità, come di seguito riportato:

Sopralluogo obbligatorio
Le nuove linee guida definiscono le procedure da svolgere per l'attestazione energetica dell'immobile:
  1. l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
    • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi (se disponibile) dell'attestato di qualificazione energetica;
    • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;
    • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
  2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

In allegato il testo del decreto sulla relazione tecnica, del decreto sull'APE, dell'Allegato con le linee guida nazionali e delle appendici A, B, C e D relative rispettivamente alle esclusioni ed ai Format sull'APE sulla Qualificazione e sugli Annunci

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata