Codice Appalti e Direttive Europee: l'VIII Commissione approva a sorpresa il testo del Ddl

Tutto pronto per l'approvazione in Aula. L'VIII Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazione) del Senato ha approvato ieri (in meno di un'ora) in terza lettur...

11/12/2015
Tutto pronto per l'approvazione in Aula. L'VIII Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazione) del Senato ha approvato ieri (in meno di un'ora) in terza lettura senza modifiche il testo del disegno di legge delega relativo al recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

In una seduta lampo cominciata alle ore 14.00 e terminata alle 15.00, l'VIII Commissione ha preferito ignorare gli oltre 100 emendamenti e ordini del giorno, approvando un testo che pur contenendo numerose criticità, consentirà di rispettare i tempi previsti dalla calendarizzazione in aula.
Singolare ciò che è accaduto durante la seduta di ieri, quando il Presidente della Commissione Altero Matteoli, nonostante avesse evidenziato il giorno prima la necessità di acquisire alcuni pareri (in particolare quello della Commissione Bilancio) senza i quali la Commissione non era in condizione di procedere alla votazione degli emendamenti e ordini del giorno, e malgrado il mal di pancia di alcuni senatori, ha deciso di far approvare il testo del provvedimento così come era trasmesso dalla Camera.

Il senatore Andrea Cioffi (ingegnere, M5S) ha commentato l'approvazione affermando che "Il testo approvato al Senato presentava alcuni caratteri di criticità ma nel complesso il Movimento 5 Stelle aveva espresso un parere non ostativo. Alla Camera il testo è peggiorato con l'apertura ai concessionari e la scomparsa del regolamento dando all'ANAC un ruolo che va al di là di una autorità e svuotando il MIT della sua funzione propria. La maggioranza non ha voluto modificare il testo perché ha paura che rimandandolo alla Camera peggiorerà ulteriormente. Vigileremo affinché il Governo non inserisca nel decreto ulteriori elementi di criticità".

Il provvedimento è calendarizzato per le sedute del 15/16/17 dicembre dell'Aula ed è, forse per questo che l'VIII Commissione ha ritenuto opportuno approvarlo pur con una serie di ordini del giorni che parlano abbastanza chiaramente.
In particolare è assolutamente espressivo l'ordine del giorno G/1678-B/8/6 dei relatori stessi che, dopo le necessarie premesse, impegna il Governo a valutare, nella predisposizione delle norme previste dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge l'adozione di misure in linea con quanto alle seguenti lettere da a) a m):
  • a) le deroghe concesse alle urgenze di protezione civile dovrebbero essere limitate solo a quelle determinate da calamità naturali;
  • b) l'uso della disciplina specifica per i contratti secretati deve essere limitata a fattispecie riferibili alla difesa e alla sicurezza nazionale;
  • c) le previsioni da adottare al fine di conferire cogenza ai principi introdotti che prevedono un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, nonché quelle che riguardano uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia mediante la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC, dovrebbero essere coerenti con l'ordinamento vigente che non prevede un obbligo generalizzato di denunciare i reati se non per taluni casi. Ciò al fine di evitare che la norma di delega possa prefigurare l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche categorie di reati, a carico delle imprese appaltatrici;
  • d) ai fini del contenimento dei costi, il principio che prevede l'individuazione di nuovi soggetti preposti alla rilevazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura, dovrebbe essere attuato senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
  • e) l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che esclude in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, deve intendersi anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, valutando la percentuale del costo della manodopera almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
  • f) si ritiene necessario precisare che la natura delle forme di contabilità esecutiva deve essere "speciale" al fine di rispondere ai criteri e alle definizioni che vedono affiancate alla contabilità generale le contabilità speciali esecutive, che si caratterizzano per avere scopi più limitati e settoriali perseguiti mediante rilevazioni analitiche, relative ai singoli processi produttivi e mirate all'esercizio di un efficace controllo del processo produttivo e dunque dei costi;
  • g) appare necessario fare riferimento, in sede di attuazione della delega, al "responsabile del procedimento" anziché al "responsabile dei lavori" considerato che la normativa vigente provvede a definire la figura del RUP, che assume, tra l'altro, il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (articolo 10, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010) e ciò al fine di garantire un effettivo coordinamento con le norme citate;
  • h) nelle procedure di assegnazione degli incarichi di collaudo a dipendenti pubblici in servizio deve essere fatto espresso richiamo alle norme che prevedono le cause di incompatibilità per i dipendenti pubblici che siano stati condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  • i) sempre nelle ipotesi di affidamento degli incarichi di attività di collaudo al dipendente pubblico, andrebbe valutata, in ragione del compenso professionale corrisposto, la messa in aspettativa secondo le previsioni e i limiti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevedendo altresì che nel periodo di aspettativa non siano applicate le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, ad esempio, le incompatibilità ad assumere incarichi in commissioni di collaudo se gli stessi hanno partecipato alle commissioni aggiudicatrici;
  • j) riguardo al conferimento degli incarichi di collaudo ai dipendenti pubblici posti in quiescenza, particolare attenzione deve essere posta al fine di evitare il verificarsi di casi di "revolving doors" da cui potrebbero derivare possibili complicazioni laddove l'incarico di collaudo sia affidato all'ex dipendente pubblico che abbia operato nel medesimo settore o nel medesimo ente committente;
  • k) in sede di attuazione della delega occorre eliminare l'indicazione a precise tipologie di strumenti e metodi al fine di non vincolare il principio della stessa in termini restrittivi rispetto allo sviluppo tecnologico;
  • l) nell'attuazione delle misure previste per la revisione e la semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, che stabilisce la soglia di importo al di sotto della quale la validazione a competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione, la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, non sembra essere in linea con il principio generale della delega finalizzato al contenimento della spesa pubblica. Ciò, in quanto il compenso per tali attività è già insito nella qualifica funzionale del dipendente, che altro non farebbe se non adempiere i doveri connessi all'ufficio ricoperto, mentre laddove si volesse lasciare un meccanismo di premialità aggiuntiva, si renderebbe necessaria la tipizzazione del corrispettivo in relazione al valore dell'appalto;
  • m) i principi introdotti sulla disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni devono essere contemperati con le norme, vigenti con particolare attenzione a quelle che regolano il mercato e la concorrenza, al fine di evitare ogni possibile sperequazione tra soggetti con pari diritti e requisiti per la partecipazione alle procedure pubbliche di cui alla norma di delega del presente disegno di legge, nonché al fine di evitare che nella difesa dei diversi interessi conseguenti all'instaurarsi delle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 gli stessi siano posti in concorrenza tra loro con la prevalenza di alcuni su altri meritevoli della medesima tutela.

Dunque, il provvedimento, nonostante le parecchie criticità, è stato approvato unicamente per problemi di natura temporale e affinché vada in aula entro la prossima settimana, dando al Governo, con un ordine del giorno, indicazioni che lasciano il tempo che trovano. Tutto ciò a distanza di oltre 19 mesi dall'entrata in vigore delle direttive europee.

La matassa si continua ad aggrovigliare sempre di più e non appena il provvedimento sarà approvato in Aula e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo dovrà fare i conti non soltanto con gli oltre 70 princìpi e criteri direttivi generali (obbligatori) contenuti nel disegno d legge delega ma, anche con le 14 (dalla lettera a) alla lettera m)) indicazioni contenute nell'ordine del giorno G/1678-B/8/6 dei relatori ed approvato dalla Commissione.

A cura di arch. Paolo Oreto
     
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