FER diverse dal fotovoltaico: in Gazzetta il decreto con incentivi e modalità di accesso

Disciplinato il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovol...

30/06/2016

Disciplinato il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica.

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"che ha l'obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

Il decreto è composto da 6 titoli, 32 articoli e 2 allegati:

  • Articoli 1 - Finalità

Titolo I - Disposizioni generali

  • Art. 2 - Definizioni
  • Art. 3 - Oggetto e ambito di applicazione
  • Art. 4 - Accesso ai meccanismi di incentivazione
  • Art. 5 - Valori della potenza di soglia
  • Art. 6 - Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti
  • Art. 7 - Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi
  • Art. 8 - Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili

Titolo II - Procedure per iscrizione a registro

  • Art. 9 - Iscrizione al registro
  • Art. 10 - Requisiti e modalità per la richiesta di iscrizione al registro e criteri di selezione
  • Art. 11 - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro

Titolo III - Procedure d'asta

  • Art. 12 - Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure
  • Art. 13 - Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti
  • Art. 14 - Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto
  • Art. 15 - Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti
  • Art. 16 - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste

Titolo IV - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale

  • Art. 17 - Rifacimenti totali e parziali

Titolo V - Disposizioni speciali

  • Art. 18 - Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti
  • Art. 19 - Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici
  • Art. 20 - Disposizioni per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate
  • Art. 21 - Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici
  • Art. 22 - Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione
  • Art. 23 - Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti

Titolo VI - Ulteriori disposizioni

  • Art. 24 - Accesso ai meccanismi di incentivazione
  • Art. 25 - Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti
  • Art. 26 - Procedure applicative, controlli e monitoraggio
  • Art. 27 - Contatore del costo indicativo degli incentivi
  • Art. 28 - Cumulabilità di incentivi
  • Art. 29 - Frazionamento della potenza degli impianti
  • Art. 30 - Interventi sugli impianti in esercizio
  • Art. 31 - Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri
  • Art. 32 - Disposizioni finali

Allegato 1 - Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti
Allegato 2 - Impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento ed impianti ibridi
Allegato 3 - Documentazione da inviare

Possono accedere ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:

  • gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia;
  • gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
  • gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'art. 17 del DM;
  • gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso anche i seguenti impianti:

Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:

  • gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
  • b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche:
    • realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
    • che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
    • che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
    • che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
  • c) gli impianti alimentati a biomassa, di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
  • d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza precedentemente descritti;
  • e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza precedentemente descritti;
  • f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo precedentemente descritti;
  • g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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