Nuovo Codice Appalti, l'ANAC certifica il crollo degli Appalti

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto ieri un comunicato del Presidente Raffaele Cantone che, nonostante il tentativo di mascherare gli eff...

22/07/2016

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto ieri un comunicato del Presidente Raffaele Cantone che, nonostante il tentativo di mascherare gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), certifica di fatto il crollo degli appalti pubblici a partire proprio dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore delle nuove regole).

Il comunicato di Cantone prende in esame i dati contenuti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) analizzandoli in 6 tabelle che riportano i valori aggregati delle gare di lavori, servizi e forniture nei periodi compresi dall'1 gennaio al 18 aprile (2014, 2015 e 2016), dal 19 aprile al 30 giugno (2014, 2015 e 2016) e dall'1 novembre al 31 dicembre (2014 e 2015).

Abbiamo provato ad analizzare i dati relativi ai Lavori e Servizi, evidenziando la seguente situazione.

Appalti di Lavori

Tra 40.000 e 150.000 euro
Il confronto 19 aprile-31 maggio mostra una diminuzione del 50% in numero e 50% in valore nel confronto 2015-2016.
Il confronto 1 giugno-30 giugno mostra una diminuzione del 41% in numero e 37% in valore nel confronto 2015-2016.

Tra 150.000 e 1.000.000 euro
Il confronto 19 aprile-31 maggio mostra una diminuzione del 62% in numero e 61% in valore nel confronto 2015-2016.
Il confronto 1 giugno-30 giugno mostra una diminuzione del 46% in numero e 46% in valore nel confronto 2015-2016.

Oltre 1.000.000 euro
Il confronto 19 aprile-31 maggio mostra una diminuzione del 78% in numero e 84% in valore nel confronto 2015-2016.
Il confronto 1 giugno-30 giugno mostra una diminuzione del 62% in numero e 45% in valore nel confronto 2015-2016.

Appalti di Servizi

Tra 40.000 e 150.000 euro
Il confronto 19 aprile-31 maggio mostra una diminuzione del 41% in numero e 41% in valore nel confronto 2015-2016.
Il confronto 1 giugno-30 giugno mostra una diminuzione del 46% in numero e 45% in valore nel confronto 2015-2016.

Tra 150.000 e 1.000.000 euro
Il confronto 19 aprile-31 maggio mostra una diminuzione del 45% in numero e 47% in valore nel confronto 2015-2016.
Il confronto 1 giugno-30 giugno mostra una diminuzione del 40% in numero e 44% in valore nel confronto 2015-2016.

Oltre 1.000.000 euro
Il confronto 19 aprile-31 maggio mostra una diminuzione del 43% in numero e 52% in valore nel confronto 2015-2016.
Il confronto 1 giugno-30 giugno mostra una diminuzione del 30% in numero e 29% in valore nel confronto 2015-2016.

Entrando nel dettaglio, al documento predisposto dall’ANAC sono allegate alcune tabelle ed in prima istanza ci riferiremo alle due tabella 1 e 2 nelle quali, per quanto concerne i lavori, sono analizzati il numero e gli importi di lavori pubblici in due periodi e precisamente il primo che va dall’1 gennaio al 18 aprile degli anni 2016, 2015 e 2014 ed il secondo dal 19 aprile al 30 giugno degli stessi anni.

Tale analisi, riferendosi ai due anni 2016 e 2015, certifica nel 2016 (dall’1 gennaio al 18 aprile) una diminuzione del 16% riferita al numero ed al 33% riferito agli importi rispetto al precedente anno 2015. Sempre riferendosi agli stessi anni ma, adesso, al periodo 19 aprile - 30 giugno le percentuali aumentano vertiginosamente e passano ad un -52% riferito al numero e ad un -62% riferito agli importi.

E’, quindi, senza ombra di dubbio che con l’entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) un -52% in numero ed un -62% in importo possono certificare, soltanto, il crollo delle opere pubbliche.

Analoga situazione è possibile rilevare per i servizi, poi, dalla tabella 4 nella quale nel periodo dal 18 aprile al 30 giugno si nota un -43% in numero ed un -48% riferito agli importi.

Il Comunicato di Cantone

Nonostante il confronto impietoso dimostri delle dinamiche certamente significative, la nota di Cantone chiama a raccolta le disposizioni normative entrate in vigore nel corso dell’ultimo anno.

Come specificato nel comunicato ANAC, l’analisi dei dati va messa in relazione con la disciplina normativa dell'ultimo anno, soprattutto facendo riferimento ai numerosi recenti interventi normativi in materia di spending review, che hanno determinato di fatto un regime “speciale” per gli acquisti di servizi e forniture. Viene, però, evidenziato che dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, il settore di servizi e forniture ha subìto l’impatto delle nuove norme, scaturito per lo più dalla necessità per le stazioni appaltanti di adeguare la documentazione di gara alle nuove disposizioni del Codice, oltre che alle nuove procedure di gara ed ai criteri di aggiudicazione, in cui tra l’altro per gli appalti sopra soglia non è più consentita l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Per quanto riguarda i lavori, invece, la forte riduzione registrata dopo il Codice dei contratti è dovuta alle disposizioni normative precedenti, già sopra evidenziate, nonché alla necessità delle stazioni appaltanti di dover bandire ponendo a base di gara il progetto esecutivo e di dover utilizzare obbligatoriamente, per gli appalti di importo superiore ad un milione di euro, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’effetto del Codice, per quanto riguarda i lavori, sembra comunque mostrare segni di attenuazione, infatti per ciascuna fascia di importo la riduzione sembra affievolirsi tra i primi 40 giorni dopo l’entrata in vigore del Codice ed i successivi 30 giorni. Infatti, se si considera la fascia di importo superiore ad un milione di euro, tra il 19 aprile ed il 31 maggio 2016 si è registrata una contrazione dell’84% rispetto al medesimo periodo del 2015, mentre nel mese di giugno tale contrazione, rispetto al giugno 2015, è passata al 45%.

Pur rilevando una diminuzione della contrazione nell'ultimo mese di giugno, non possiamo non evidenziare l'assurdità di un decreto legislativo che ha preso forma troppo in fretta senza lasciare margini di studio agli operatori del settore ma soprattutto continuiamo a non comprendere le motivazioni che hanno indotto il Governo a non utilizzare il doppio decreto legislativo (il primo entro il 18 aprile per recepire le tre direttive comunitarie ed il secondo entro 31 luglio per il riordino della normativa) previsto legge delega n. 11/2016 (articolo 1 comma 1).

Nonostante i tentativi da Conte Mascetti di nascondere gli effetti del nuovo Codice e dell'assenza di un periodo transitorio, un'analisi libera da legacci politici non può non notare una certa corrispondenza tra il crollo degli appalti e l'entrata in vigore delle nuove norme. Corrispondenza che può essere analizzate da tanti punti di vista e trovare variegate spiegazioni (molto spesso soggettive). Quella dell'ANAC è solo una delle varie interpretazioni che, con varie argomentazioni, afferma che, per quanto concerne i lavori, la contrazione è dovuta a disposizioni normative precedenti all’entrata in vigore del codice (centralizzazione delle gare, relative a lavori, a partire dall’1 novembre 2015) nonché alla necessità delle stazioni appaltanti di dover bandire ponendo a base di gara il progetto esecutivo e di dover utilizzare obbligatoriamente, per gli appalti di importo superiore ad un milione di euro, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le giustificazioni esposte dall’ANAC potranno anche essere corrette, come possono essere quelle di altri soggetti qualificati. Tutte le analisi hanno però in comune un dato oggettivo, ovvero quello di un Codice che:

  • è stato scritto troppo frettolosamente e con errori sia formali che sostanziali a cui è stato posto rimedio, con estremo ritardo (quasi tre mesi), con un avviso di rettifica monstre costituito da 8 pagine di gazzetta526 righe, oltre 170 rettifiche in quasi 100 articoli su 220;
  • non prevede un idoneo periodo transitorio che avrebbe potuto rendere il percorso dell’entrata in vigore più facilmente metabolizzabile;
  • dà date certe sulla completa entrata a regime in quanto sono necessari oltre 60 provvedimenti attuativi dei Ministeri e dell’ANAC per i quali, poi, non è prevista alcuna scadenza e, di più, per quelli la cui scadenza era fissata nei giorni passati, non si sa quando sarà rispettata;
  • non è coerente, in molteplici casi, con i principi dettati dalla legge delega n, 11/2016. 

In ogni caso la situazione, certificata oggi dall’ANAC a distanza di oltre tre mesi dall’entrata in vigore del Codice, è disastrosa e sarà difficile decidere come venirne fuori.

Di chi sono le colpe?

Un po’ di tutti: dei politici che hanno usato il meccanismo del nuovo Codice per sbandierare che con lo stesso avrebbero cancellato il malaffare mentre non c’è alcun provvedimento che possa cancellarlo se non si incide nella coscienza delle persone; degli imprenditori e delle categorie professionali che hanno puntato tutto sulla legge delega non capendo che il vero provvedimento non era la legge delega ma il decreto attuativo; delle commissioni parlamentari che hanno espresso un parere diciamo soft sull’ultimo testo predisposto dal Governo mentre avrebbero dovuto far rilevare il non rispetto di alcuni principi della legge delega; di coloro che hanno scritto materialmente un codice pieno di errori, imprecisioni, sviste ed incongruenze.

Forse, l’unico che è esente da colpe è, oggi, il Consiglio di Stato che nel parere n. 855 dell’1 aprile 2016, in 228 pagine non ha avuto peli sulla lingua.

Sui politici, sulle commissioni parlamentari, sui rappresentati delle imprese e delle professioni, oggi, non possiamo fare nulla ricordandoci di loro, però, al momento del prossimo voto.

In merito, invece, a chi ha scritto materialmente il codice, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile scorso è simpatico quello che ha scritto Gian Antonio Stella in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera di ieri che riferendosi al capolavoro dei 181 errori presenti nel testo del Codice degli appalti ha affermato: “Ora non c’è al mondo piastrellista che possa posare 181 piastrelle sbagliate su 220, cuoco che possa carbonizzare 181 bistecche su 220, bomber che possa sbagliare 181 rigori su 220 …. Sarebbero tutti buttati fuori”.

Adesso, però, rimbocchiamo le maniche ed ascoltiamo tutto quello che politici, rappresentanti ed esperti diranno nei prossimi tavoli tecnici che ci saranno per cercare di raddrizzare le storture del nuovo Codice che nasce, purtroppo, dalla assoluta presunzione di corruzione a carico di tutte le opere pubbliche.

Buona giornata a tutti!

A cura di Arch. Paolo Oreto

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