Regione Sicilia e Legge n. 16/2016 di recepimento del D.P.R. n. 380/2001: si torna in aula?

Regione Siciliana nel caos. Dopo l'approvazione della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 che dopo 15 anni dava alla Regione un articolato che avvicinava l...

13/10/2016

Regione Siciliana nel caos. Dopo l'approvazione della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 che dopo 15 anni dava alla Regione un articolato che avvicinava le norme edilizie a quelle nazionali di cui al D.P.R. n. 380/2001, ecco che è arrivata l'impugnativa da parte del Governo nazionale (leggi articolo).

In particolare, il Consiglio dei Ministri n. 135 dell'11 ottobre 2016 ha deliberato l'impugnativa della Legge n. 16/2016 perché presenterebbe profili di illegittimità costituzionale in relazione:

  • all’articolo 3, comma 2, lettera f), che tratta gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, prevedendo anche "gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni";
  • all’articolo 11, comma 4, che prevede "...Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione";
  • all'articolo 14, comma 1 che prevede "...il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda" e comma 3 che prevede "In presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende assentita”.
  • l’articolo 16, comma 1 che prevede "Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7" e comma 3 che prevede "Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del D.M. 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità".

In riferimento al primo punto (art. 3, comma 2, lettera f)), le disposizioni si pongono in netto contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata, assoggettando ad attività di edilizia libera genericamente tutti gli impianti da fonti rinnovabili ed escludendoli tout court, senza una valutazione caso per caso, dalla procedura di screening di cui all'articolo 20 del d.lgs. n.152/2006.

Per quanto concerne l’art, 11, comma 4, questo consente di avviare alcuni interventi, ricadenti nei siti Natura 2000 e nei parchi, decorsi semplicemente 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), senza una preventiva valutazione sulle possibili incidenze significative che detto intervento potrebbe avere sul sito stesso. Ciò in contrasto sia con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 11, che consente l’inizio dei lavori solo dopo la "comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso" necessari all’intervento, che con quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del d.p.r. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” che stabilisce "Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime".

L'art. 14, comma 1 sembra introdurre una surrettizia forma di condono, andando così ad invadere la competenza legislativa statale. Risulta evidente che la norma regionale rende, di fatto, applicabile l’istituto dell’accertamento di conformità, previsto dall'articolo 36 del TUE, anche ad interventi che, invece, eseguiti fino alla data di entrata in vigore della medesima L.R., avrebbero dovuto essere realizzati in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia previgente. E ciò con la possibilità, secondo la predetta disciplina regionale, di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, nel presupposto che gli interventi “risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda”, ossia, nel caso di specie, attraverso una conformità alle nuove disposizioni della LR in commento conseguita ex post. Con la suddetta modifica la Regione Sicilia ha tolto la doppia conformità facendo in modo che opere realizzate abusivamente e non conformi alla disciplina urbanistica vigente all’atto dell’abuso possono essere sanate se conformi urbanisticamente all’atto della presentazione della domanda. Ricordiamo che la giurisprudenza amministrativa aveva già disinnescato più volte provvedimenti di sanatoria Giurisprudenziale perché lesivi del principio cardine di uniforme legalità sul territorio nazionale e la stessa Corte Costituzionale ha, quasi sempre, cassato norme regionali finalizzate a consentire procedure e principi più semplici per le sanatorie edilizie.

Per quanto concerne, infine, l’art. 16, comma 1, secondo il CdM la norma è stata emanata in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia protezione civile e, quindi, in violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione. Mentre il comma 3 discosta illegittimamente la normativa regionale da quella statale rilevante, perché introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale.

"Apprendiamo dagli organi di stampa che il Consiglio dei Ministri ha impugnato alcune disposizioni contenute nella legge regionale 16/2016 recante il recepimento del Testo Unico Edilizia. E' una legge che abbiamo sostenuto fortemente, ma che era stata snaturata dalla maggioranza dell'Ars e che oggi dovrebbe prendersi la responsabilità e correre ai ripari". Questo il commento del deputato regionale M5S Giampiero Trizzino in merito all'impugnativa da parte del Governo della legge regionale in materia di edilizia (leggi articolo).

"Quella del Testo unico dell'ediliziaha spiegato Trizzinoè una legge sulla quale abbiamo creduto apportando elementi di novità come quelli improntati ad una maggiore tutela del territorio. Durante il dibattito in commissione e poi in aula, purtroppo, sono stati presentati emendamenti che sarebbero dovuti essere oggetto di maggiore approfondimento e che hanno stravolto aspetti del testo, ponendolo in contrasto con alcune norme nazionali. Il M5S ha evidenziato questi errori sin dall'origine, affinché fossero eliminati prima dell'approvazione. Abbiamo segnalato, tra tutti, l'introduzione della singola conformità nella sanatoria ordinaria, che abbiamo osteggiato con forza, e le semplificazioni in materia di impianti di energia rinnovabile, che come è ovvio appartengono alla competenza dello Stato.

Nonostante la legge sia ancora in vigore, il deputato Trizzino ha auspicato un "rapido intervento dell'Assemblea Regionale".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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