Trasparenza P.A. e Accesso civico: in Gazzetta le linee guida ANAC

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10/01/2017, n. 7 la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309 recante "Linee guid...

12/01/2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10/01/2017, n. 7 la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309 recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013" (c.d. Decreto Trasparenza).

Le linee guida hanno a oggetto la definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli articoli 5 e 5-bis del Decreto Trasparenza. In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Trasparenza "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis" che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l'ANAC ha suggerito ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

  • una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
  • una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico («semplice») connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33;
  • una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato.

Nel dettaglio, le linee guida sono suddivise in nove paragrafi che trattano:

  1. definizioni;
  2. l’accesso civico generalizzato: caratteristiche e funzioni;
  3. prime indicazioni operative generali per l’attuazione;
  4. ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’accesso generalizzato;
  5. distinzione fra eccezioni assolute all’accesso generalizzato e “limiti” (eccezioni relative o qualificate)
  6. le eccezioni assolute;
  7. i limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici;
  8. i limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati;
  9. decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida.

Relativamente alle esclusioni, nel documento è precisato che alcune sono assolute e riguardano la tutela di interessi insuperabili quali il segreto di Stato o altri divieti espliciti da leggi dello Stato, come il segreto statistico o il segreto militare. Per quanto concerne, invece, le esclusioni relative le stesse possono riguardare la tutela di interessi pubblici o la tutela di interessi privati e sono lasciate alla valutazione delle amministrazioni che, prima di negare l'accesso, devono indicare quale interesse potrebbe essere pregiudicato con la diffusione dell'informazione stessa. Per quanto concerne la tutela di interessi pubblici si tratta dei casi relativi alla Sicurezza pubblica o di ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e questioni militari, alla Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla Conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive. Per quanto concerne, invece, la tutela degli interessi privati, si tratta dei casi relativi ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali, alla Libertà e segretezza della corrispondenza ed, anche, agli Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti. Con una idonea motivazione l'amministrazione potrà definire la propria linea di condotta e il cittadino potrà capire i limiti dell'accesso.

Relativamente alla decorrenza, nelle linee guida, al paragrafo 9, è precisato che a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate e che da ciò discende l’opportunità che:

  • le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come indicato al paragrafo 3.2. al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
  • le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l’accesso con i contenuti di cui al paragrafo 3.1.
  • sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).

Le linee guida hanno, poi, in allegato una interessante guida operativa in cui sono analizzati alcuni argomenti con la metodologia delle FAQ; le 19 domande cui sono date dettagliate risposte sono le seguenti:

  1. Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013?
  2. Qual è l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato?
  3. È necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato?
  4. Che cosa si può richiedere con l’accesso generalizzato?
  5. Richieste massive
  6. A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato?
  7. Come si fa a presentare l’istanza di accesso generalizzato?
  8. Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso generalizzato?
  9. L’amministrazione o l’ente destinatario dell’istanza è obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati?
  10. Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere alle richieste di accesso generalizzato?
  11. I diritti procedimentali dei controinteressati
  12. Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato
  13. La motivazione del provvedimento
  14. Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte dell’amministrazione?
  15. L’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali?
  16. Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell’istanza da parte dell’amministrazione o dell’ente, nonostante l’opposizione presentata?
  17. Entro quali termini si pronuncia il RPCT sulla richiesta di riesame?
  18. Quale è il procedimento da seguire davanti al difensore civico?
  19. È possibile in ogni caso ricorrere al giudice?

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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