Demolizione Edifici Abusivi, "Ddl Falanga" rinviato in Commissione

“Bene il rinvio del ddl Falanga in Commissione sperando che rappresenti un binario morto per questo provvedimento che culturalmente farebbe tornare indietro ...

19/10/2017

Bene il rinvio del ddl Falanga in Commissione sperando che rappresenti un binario morto per questo provvedimento che culturalmente farebbe tornare indietro il Paese di 30 anni. Non si può legittimare un abusivismo di necessità, ne rallentare e complicare le pochissime demolizioni degli edifici abusivi attraverso un ordine di priorità degli abbattimenti che metterebbe all’ultimo posto gli ecomostri abitati e che rischia di aprire la strada a nuovi ricorsi in tribunale rimandando all'infinito le demolizioni. Questo Paese ha bisogno di una norma per fermare il consumo di suolo, partendo dal ddl fermo da oltre 500 giorni al Senato, e di provvedimenti efficaci per semplificare gli abbattimenti delle costruzioni abusive, prevedendo nuovi finanziamenti pubblici per le demolizioni da parte di Comuni e Procure già all’interno della prossima legge di stabilità. L'unica soluzione per debellare il virus delle costruzioni abusive è lo stop a qualsiasi ipotesi di condono nazionale, regionale o locale, e l'abbattimento senza esitazioni delle costruzioni illegali, togliendo dal ricatto elettorale il compito di procedere alle demolizioni ancora oggi in capo ai Comuni, dandolo invece allo Stato attraverso le Prefetture”.

Queste le parole di Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente, in riferimento al rinvio in Commissione del c.d. Ddl Falanga recante "Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi" e sul quale la Camera ha svolto il 2 ottobre 2017 la discussione sulle linee generali della proposta di legge.

Ricordiamo che il disegno di legge prevedeva 45 milioni di euro per il “Fondo per la demolizione degli abusi edilizi” (art.3) da istituire presso il Ministero delle Infrastrutture e istituirà la “Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio” (art.4). Ma, in particolare, definiva i criteri di priorità per l’esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del testo unico edilizia (DPR. n. 380/2001) e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero:

  • immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
  • immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
  • immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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