Codice dei contratti: Anac aggiorna le Linee guida n. 7 sulle società in house

L’ANAC (Autorità nazionale AntiCorruzione) ha pubblicato la Determinazione 20/09/2017, n. 951 recante "Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2...

02/10/2017

L’ANAC (Autorità nazionale AntiCorruzione) ha pubblicato la Determinazione 20/09/2017, n. 951 recante "Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”.

Ricordiamo il lungo percorso (del tutto simile a quello delle linee guida n. 3 relative al RUP) che ha condotto alla definitiva approvazione riassumendolo nei seguenti punti:

  1. il 5 dicembre 2016 l’ANAC promuove la consultazione on line relativa alle “Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house” previste dall’articolo 192 del Codice dei contratti di cui al d.lgs n. 50/2016" (leggi notizia);
  2. entro la data di scadenza della consultazione fissata per il 20 dicembre 2016 pervengono all’ANAC stessa 14 contributi da amministrazioni pubbliche e società pubbliche, Associazioni di categoria, Dipendenti pubblici, Liberi professionisti, Altri, (leggi notizia);
  3. successivamente alla conclusione della consultazione pubblica, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 28 dicembre 2016, ha approvato lo schema delle predette Linee Guida che, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l’acquisizione del relativo parere (leggi notizia);
  4. il Consiglio di Stato con il parere 1 febbraio 2017, n. 282 sulle Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house licenzia le linee guida stesse con parere favorevole con osservazioni fornendo una ricostruzione in cui è evidenziato come la funzione di controllo dell’ANAC sia pienamente compatibile con il divieto di introdurre “livelli di regolazione superiori a quelli minimi” richiesti dalle direttive europee (leggi notizia);
  5. con determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 vengono pubblicate (Gazzetta Ufficiale 14/03/2017, n. 61) dall’ANAC le “Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” (leggi notizia).
  6. sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 viene pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che prevede all’articolo 113 alcune modifiche all’articolo 192, comma 1 del Codice dei contratti (leggi notizia);
  7. con il Comunicato del Presidente 5 luglio 2017 viene prorogato al 30 ottobre 2017 il termine per l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 (leggi notizia);
  8. il 6 luglio 2017 l’ANAC chiede un nuovo parere al Consiglio di Stato su un testo delle linee guida n. 7 modificato rispetto a quello originariamente inviato per adeguarlo alle modifiche introdotte nell’art. 192 dal d.lgs. n. 56/2017;
  9. con Parere 5 settembre 2017, n. 1940 il Consiglio di Stato torna nuovamente sulle Linee Guida n. 7 dell'ANAC emettendo il nuovo che di fatto sblocca l'accesso all'elenco.
  10. Con determinazione n. 951 del 20/09/2017 vengono aggiornate dall’ANAC le linee guida n. 7 che, di fatto, sono già in vigore.

Come indicato dall'ANAC stessa le principali novità riguardano:

  • i punti 5.7 e 8.8 che disciplinano gli affidamenti pregressi per i casi in cui l’Autorità, accertata l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’in-house, dispone la mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 211 del Codice, l’Autorità ha previsto – in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione vincolante – l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici;
  • al punto 4.1 delle Linee guida è previsto che il soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è la persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente, ovvero il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente;
  • il punto 7.1 delle linee guida è stato integrato con la seguente previsione «In caso di inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo in house».

Infine, come già preannunciato nel Comunicato del Presidente 5 luglio 2017, il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è stato posticipato al 30 ottobre 2017.

A cura di Paolo Oreto

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